Sentenza del 29/11/2019 n. 31240 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato le cartelle di pagamento dopo averle conosciute tramite l'estratto di ruolo, sostenendo di non averne ricevuto la notifica. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il ricorso ritenendo non provata la notifica delle cartelle. A.D.E.R. ha proposto quattro motivi: tardività del ricorso rispetto all'intimazione di pagamento già notificata; validità delle copie delle relate di notifica; genericità del disconoscimento delle copie; mancato deposito degli originali. La Corte ha esaminato e accolto il primo motivo, ritenendo assorbiti gli altri.
La decisione
La Corte di cassazione ha stabilito che l'estratto di ruolo non è un atto autonomamente impugnabile, poiché non contiene una nuova pretesa impositiva. Se il contribuente riceve un'intimazione di pagamento e sostiene che le cartelle presupposte non gli siano state notificate, deve contestare l'intimazione entro 60 giorni dalla sua notifica, impugnando con essa anche le cartelle precedenti. Poiché F.G. aveva ricevuto l'intimazione il 21 ottobre 2015 ma aveva proposto ricorso solo il 27 maggio 2016, il ricorso era tardivo. La sentenza della C.T.R. è stata cassata senza rinvio e il ricorso originario è stato dichiarato inammissibile. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3
La mancata notifica degli atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato "ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo".
Gli atti precedenti non notificati, come le cartelle di pagamento, possono essere contestati insieme al successivo atto notificato, quale l'intimazione di pagamento.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
Termine decadenziale di 60 giorni per la proposizione del ricorso.
Il contribuente deve impugnare l'atto conosciuto e notificato entro 60 giorni, anche quando intenda contestare la mancata notifica degli atti presupposti.
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma 8, convertito dalla L. n. 225 del 2016
L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato [...] e può altresì avvalersi [...] di avvocati del libero foro.
A.D.E.R. può essere rappresentata dall'Avvocatura dello Stato oppure, nei casi consentiti, da avvocati del libero foro; la costituzione tramite difensore esterno non è automaticamente nulla.
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4-nonies, comma 1, convertito dalla L. n. 58 del 2019
La disposizione dell'art. 43, comma 4, del R.D. n. 1611 del 1933 si applica esclusivamente nei casi in cui A.D.E.R. intenda non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi ad essa riservati.
La delibera motivata per ricorrere a un avvocato del libero foro è necessaria solo quando la controversia è riservata all'Avvocatura dello Stato e questa è disponibile ad assumere il patrocinio.
Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 30008/2019
La costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'Avvocatura o di un avvocato del libero foro postula implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge.
La scelta del difensore da parte di A.D.E.R. non richiede, di regola, la produzione in giudizio di specifiche delibere, convenzioni o documenti interni.
Art. 382, comma 3, c.p.c.
Quando il ricorso originario è inammissibile e non è necessario un nuovo esame nel merito, la Corte può cassare la sentenza senza rinviare la causa al giudice di merito.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo, di per sé, non costituisce normalmente un autonomo atto impositivo impugnabile: la contestazione deve essere rivolta all'atto successivo effettivamente notificato.
- Se il contribuente riceve un'intimazione di pagamento e ritiene mai notificate le cartelle presupposte, deve impugnare l'intimazione entro 60 giorni e contestare contestualmente anche le cartelle.
- La richiesta o il rilascio dell'estratto di ruolo non fa decorrere un nuovo termine per impugnare un'intimazione già conosciuta e non tempestivamente contestata.
- La mancata notifica di un atto precedente può essere fatta valere insieme al primo atto successivo regolarmente notificato, ma non consente di eludere il termine decadenziale decorrente da quest'ultimo.
- La costituzione di A.D.E.R. tramite avvocato del libero foro non è di per sé invalida; la necessità di una delibera motivata dipende dal contenuto della convenzione con l'Avvocatura dello Stato e dalla sua disponibilità a patrocinare la causa.
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