Cassazione Penale, Sentenza n. 46073/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile ha impugnato la conferma dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Verbania e poi dalla Corte d'appello di Torino, articolando cinque censure: (1) violazione delle norme processuali (richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603/606 c. 3-bis) per mancata nuova escussione dell'imputato in procedimento connesso (Trifone Fiordigiglio); (2) vizio di motivazione per ritenuta inattendibilità della testimonianza assistita di Fiordigiglio e mancanza di riscontri individualizzanti a carico di Ranieri; (3) errata valutazione probatoria e applicazione della legge penale in tema di concorso per istigazione e rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, sulla base delle intercettazioni e della prova dichiarativa; (4) mancato riconoscimento del concorso necessario e del contributo eziologicamente rilevante del resistente alla sodalità; (5) errata qualificazione della condotta come autoriciclaggio anziché ricettazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso della parte civile inammissibile e l'ha condannata alle spese processuali. Nel merito la Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, chiarendo che l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria (escussione assistita) non sussiste quando il giudice d'appello confermi l'assoluzione di primo grado; tale obbligo opera solo se il giudice d'appello 'riformi' la sentenza assolutoria. I restanti motivi sono stati ritenuti questioni di merito (valutazione delle prove) non sindacabili in sede di legittimità, non emergendo travisamenti manifesti o illogicità tali da giustificare l'annullamento. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato nel grado.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Secondo la Corte l'obbligo di rinnovare l'istruttoria con nuova escussione della prova dichiarativa sussiste solo se il giudice d'appello riforma l'assoluzione di primo grado (cioè procede a un ribaltamento del verdetto assolutorio); se l'appello si limita a confermare l'assoluzione non sorge l'obbligo di rinnovazione
art. 606, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso dalla parte civile come norma processuale invocata, ma la Corte ha in sostanza rimarcato che la giurisprudenza consolidata interpreta il regime dell'obbligo di rinnovazione in relazione all'art. 603 c. 3-bis e alla sua portata nei confronti dell'appello che riforma l'assoluzione
art. 533 e art. 192, cod. proc. pen.
Richiamate in relazione ai canoni di valutazione della prova e alla regola di giudizio sul giudizio motivazionale: la Corte di legittimità ricorda i limiti del sindacato in Cassazione sulla valutazione di merito, che non può diventare una rivalutazione diretta degli elementi di prova se non ricorrono travisamenti o manifesta illogicità
Massime di principio
- L'obbligo del giudice d'appello di rinnovare l'istruttoria con nuova escussione di una prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603 c. 3-bis opera solo se l'appello (dell'accusa) porta alla riforma dell'assoluzione di primo grado; se l'appello conferma l'assoluzione, la rinnovazione non è obbligatoria
- In Cassazione non è ammesso un libero riesame del merito e della valutazione delle prove: le censure che si limitano a proporre una diversa lettura degli elementi probatori sono inammissibili a meno che non vengano dimostrati evidenti travisamenti della prova o manifesta illogicità del percorso argomentativo
- Le impugnazioni della parte civile contro una sentenza di proscioglimento devono fondarsi su vizi di diritto o su macroscopici errori logico-giuridici nella motivazione; l'insistenza su alternative probatorie possibili non è sufficiente in sede di legittimità
- In caso di ricorso manifestamente infondato la parte civile può essere condannata non soltanto alle spese processuali ma anche a sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende), quindi valutare il rischio di esiti sfavorevoli prima di impugnare
- Per qualificazioni alternative del reato (es. ricettazione vs autoriciclaggio) occorre prova concreta del comportamento voluto dalla norma contestata (p.e. effettiva immissione nel circuito commerciale o gestione dei proventi): mere ipotesi non convincono se contraddette da elementi intercettativi o assenza di riscontri
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