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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21780/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per ricettazione. Con il primo e il secondo motivo ha contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo in sostanza che le modalità di acquisto del bene non consentissero di ritenere integrato il dolo di ricettazione e che, di conseguenza, fosse errata la qualificazione giuridica operata dai giudici di merito. Con il terzo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i primi due motivi privi di specificità perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già esaminato e disatteso le difese. Il terzo motivo è stato ritenuto non consentito e comunque generico, poiché investiva il trattamento punitivo a fronte di una motivazione giudicata sufficiente e non illogica, in particolare sulla negativa personalità dell'imputato e sulla pena applicata nel minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per ricettazione è rimasta ferma; la Corte ha escluso che i motivi di ricorso superassero il vaglio di specificità richiesto dall'art. 581 c.p.p. e ha ritenuto incensurabile la motivazione sul dolo, sulla qualificazione giuridica e sul trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare requisiti di specificità; la mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese in appello non è sufficiente e comporta inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la riproposizione delle stesse censure già dedotte in appello, senza critica argomentata alla ratio decidendi, integra difetto di specificità.
  • La censura sulla sussistenza del dolo in un reato contro il patrimonio richiede una critica concreta agli indici valorizzati dai giudici di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche non sono ammissibili quando la sentenza impugnata abbia esercitato la discrezionalità in modo argomentato e non manifestamente illogico.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito sulla base di una diversa lettura degli elementi fattuali, se la decisione impugnata contiene una motivazione congrua e logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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