Cassazione Penale, Sentenza n. 36418/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva dichiarato inammissibile il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di somme per assenza di interesse, ritenendo che il sequestro non fosse stato eseguito e quindi la ricorrente non poteva pretendere la restituzione di quanto non le era stato sottratto. In Cassazione la difesa ha dedotto tre motivi: 1) errata valutazione della mancanza di esecuzione, poiché risulta che l'ordine di esecuzione era stato inviato alle banche e i conti erano stati bloccati dal 4/6/2025; 2) violazione delle norme processuali (art. 324 e 127 c.p.p.) per avere il Tribunale deciso inaudita parte e precluso la possibilità di integrare documenti in sede di riesame; 3) violazione dei termini decadenziali di cui agli artt. 324 e 309 c.p.p. per tardiva trasmissione degli atti (trasmissione avvenuta dopo 13 giorni). In subordine sono stati prospettati profili relativi a fumus boni iuris e periculum in mora.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che dalla documentazione e dalle allegazioni difensive risultava che il sequestro era stato effettivamente avviato (ordine di esecuzione e blocco dei conti da parte degli istituti di credito) e quindi la ricorrente aveva interesse a proporre il riesame. Il Tribunale di Lecce, invece di accertare ex officio l'esistenza dei verbali di esecuzione o di adoperare i poteri istruttori per fugare i dubbi, aveva ingiustificatamente dichiarato l'inammissibilità. La Corte ha perciò annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il fascicolo al Tribunale di Lecce per un nuovo giudizio. Ha assorbito il secondo motivo e dichiarato il terzo infondato alla luce dell'orientamento secondo cui i termini degli artt. 324 e 309 c.p.p. sono di natura ordinatoria.
Norme richiamate
Stabilisce che il ricorso per riesame può essere proposto entro dieci giorni dall'esecuzione del sequestro e impone la trasmissione dei verbali di esecuzione da parte dell'autorità procedente; la Corte interpreta che l'onere di acquisizione dei verbali incombe sugli uffici giudiziari e che il Tribunale deve verificare ex officio l'effettiva esecuzione prima di dichiarare la mancanza di interesse.
Rilevato nel motivo di ricorso relativo ai poteri istruttori e all'esercizio d'ufficio: la Corte sottolinea che il giudice del riesame deve, ove vi sia dubbio, esercitare i poteri istruttori per accertare fatti rilevanti quali l'esecuzione del provvedimento cautelare.
Richiamato con l'art. 324 in relazione ai termini; la Corte conferma l'orientamento secondo cui i termini previsti sono di natura ordinatoria e non perentoria, quindi la loro violazione non comporta automaticamente l'inefficacia dell'atto.
art. 620, comma 2, lettera l) cod. proc. pen.
Evocato in via eventuale per la possibilità di rinvio anche in ipotesi nelle quali la Corte dovesse ritenere superfluo il rinvio; la Corte ha comunque disposto il rinvio per nuovo esame.
Massime di principio
- Se il sequestro di somme è concretamente eseguito tramite il blocco dei conti da parte degli istituti di credito, il soggetto interessato ha un interesse attuale a proporre il riesame anche se non è stata prodotta dal ricorrente copia dei verbali di esecuzione.
- Nei procedimenti di riesame per misure reali il Tribunale deve verificare d'ufficio la completezza e l'effettiva trasmissione degli atti di esecuzione; l'onere di acquisizione dei verbali di esecuzione ricade sugli uffici giudiziari e sull'autorità procedente, non sul ricorrente.
- In caso di dubbio circa l'esecuzione del sequestro il giudice del riesame deve esercitare i poteri istruttori per chiarire la situazione anziché dichiarare inammissibile l'istanza per presunta mancanza di interesse.
- I termini previsti dagli artt. 324 e 309 c.p.p. sono considerati ordinatori e non perentori: la loro violazione non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione e va valutata nel contesto processuale e di buona fede delle parti.
- Prima di dichiarare la mancata sussistenza dell'interesse all'impugnazione per inesecuzione del provvedimento, il giudice deve accertare se la mancanza di documentazione sia dovuta a omissione dell'autorità procedente nella trasmissione degli atti, e in tal caso sollecitare l'acquisizione dei verbali.
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