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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35363/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 24/06/2021 che aveva rigettato la richiesta di revoca della sentenza del 24/06/2015; il ricorrente denunciava inosservanza della legge penale e vizio di motivazione per mancata fissazione dell'udienza di comparizione e violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo di essere stato giudicato due volte per reati identici nello stesso periodo.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che il giudice dell'esecuzione deve osservare le forme e le garanzie del contraddittorio e della difesa previste dall'art.666, commi 3 e 4, c.p.p.; l'ordinanza impugnata è stata emessa "de plano" senza rispettare tale contraddittorio ed è quindi viziata da nullità ai sensi dell'art.178 lett. b) e c) c.p.p. Conseguentemente l'ordinanza è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Marsala per nuovo esame dell'istanza.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Imposta le forme e le garanzie del contraddittorio e della difesa nelle decisioni del giudice dell'esecuzione; la loro inosservanza determina nullità dell'atto.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Disciplina le ipotesi di nullità; qui richiamata per dichiarare la nullità dell'ordinanza emessa senza le garanzie del contraddittorio.

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Ambito di intervento del giudice dell'esecuzione; la Corte rileva che anche quando il giudice decide su questioni previste dall'art.669 le garanzie del contraddittorio devono essere rispettate.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento alla revoca di sentenze pronunciate in violazione del divieto del ne bis in idem: anche in materia di revoca è necessario rispettare le garanzie previste dall'art.666.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione è tenuto a garantire il contraddittorio e la difesa (art.666 c.p.p.) prima di decidere su istanze di revoca o su questioni rilevanti quali il ne bis in idem; la mancata fissazione dell'udienza può comportare la nullità dell'ordinanza.
  • Un'ordinanza emessa "de plano" senza osservare le garanzie procedurali può essere annullata ai sensi dell'art.178 c.p.p. e il giudizio va rinviato per nuovo esame.
  • La valutazione del presunto ne bis in idem richiede un esame con pieno contraddittorio: non è compatibile una decisione sommaria che non abbia assicurato le forme di difesa.
  • L'annullamento dell'ordinanza per nullità procedurale non equivale automaticamente a una pronuncia favorevole sul merito (es. proscioglimento); ordina il rinvio perché il giudice dell'esecuzione riesamini la richiesta rispettando le garanzie.
  • In casi simili il difensore dovrebbe sollecitare espressamente la fissazione dell'udienza e, se il giudice decide senza contraddittorio, proporre impugnazione per far valere la nullità procedurale.

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