Cassazione Penale, Sentenza n. 35363/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 24/06/2021 che aveva rigettato la richiesta di revoca della sentenza del 24/06/2015; il ricorrente denunciava inosservanza della legge penale e vizio di motivazione per mancata fissazione dell'udienza di comparizione e violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo di essere stato giudicato due volte per reati identici nello stesso periodo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che il giudice dell'esecuzione deve osservare le forme e le garanzie del contraddittorio e della difesa previste dall'art.666, commi 3 e 4, c.p.p.; l'ordinanza impugnata è stata emessa "de plano" senza rispettare tale contraddittorio ed è quindi viziata da nullità ai sensi dell'art.178 lett. b) e c) c.p.p. Conseguentemente l'ordinanza è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Marsala per nuovo esame dell'istanza.
Norme richiamate
Imposta le forme e le garanzie del contraddittorio e della difesa nelle decisioni del giudice dell'esecuzione; la loro inosservanza determina nullità dell'atto.
Disciplina le ipotesi di nullità; qui richiamata per dichiarare la nullità dell'ordinanza emessa senza le garanzie del contraddittorio.
Ambito di intervento del giudice dell'esecuzione; la Corte rileva che anche quando il giudice decide su questioni previste dall'art.669 le garanzie del contraddittorio devono essere rispettate.
Richiamato con riferimento alla revoca di sentenze pronunciate in violazione del divieto del ne bis in idem: anche in materia di revoca è necessario rispettare le garanzie previste dall'art.666.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione è tenuto a garantire il contraddittorio e la difesa (art.666 c.p.p.) prima di decidere su istanze di revoca o su questioni rilevanti quali il ne bis in idem; la mancata fissazione dell'udienza può comportare la nullità dell'ordinanza.
- Un'ordinanza emessa "de plano" senza osservare le garanzie procedurali può essere annullata ai sensi dell'art.178 c.p.p. e il giudizio va rinviato per nuovo esame.
- La valutazione del presunto ne bis in idem richiede un esame con pieno contraddittorio: non è compatibile una decisione sommaria che non abbia assicurato le forme di difesa.
- L'annullamento dell'ordinanza per nullità procedurale non equivale automaticamente a una pronuncia favorevole sul merito (es. proscioglimento); ordina il rinvio perché il giudice dell'esecuzione riesamini la richiesta rispettando le garanzie.
- In casi simili il difensore dovrebbe sollecitare espressamente la fissazione dell'udienza e, se il giudice decide senza contraddittorio, proporre impugnazione per far valere la nullità procedurale.
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