Cassazione Penale, Ordinanza n. 23335/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il motivo è stato ritenuto non scrutinabile perché la censura sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla condizione di procedibilità non era stata tempestivamente dedotta in appello, con formazione del giudicato interno sul punto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Catania. L'unico motivo dedotto contestava la qualificazione giuridica del fatto ascritto e, per effetto di tale diversa qualificazione, la ritenuta assenza della condizione di procedibilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale questione non era stata devoluta in appello: dai motivi di gravame non risultava la contestazione sul punto e, quindi, si era interrotta la catena devolutiva. Di conseguenza, la decisione di primo grado su quel profilo era divenuta irrevocabile e non poteva essere rimessa in discussione in sede di legittimità.
Norme richiamate
La questione dedotta in cassazione deve essere stata previamente devoluta nei gradi di merito; in mancanza, si forma il giudicato interno sul punto non contestato.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per introdurre per la prima volta una censura non devoluta in appello sulla qualificazione giuridica del fatto.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura sulla qualificazione giuridica del fatto, se incide sulla procedibilità o su altri profili decisivi del capo di sentenza, deve essere tempestivamente proposta in appello; altrimenti la questione si consolida in giudicato interno.
- La catena devolutiva esige che il tema sia stato effettivamente devoluto al giudice di secondo grado: la sua omissione impedisce di farlo valere per la prima volta in cassazione.
- Quando il ricorso introduce una questione preclusa dal giudicato interno, la Corte di cassazione ne dichiara l'inammissibilità senza esaminarne il merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni per escluderla.
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