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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36818/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che entrambi i motivi si limitavano a riproporre censure già esaminate e disattese in appello, senza evidenziare alcuna illogicità della motivazione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 17 marzo 2025. Dalla motivazione emerge che il procedimento riguarda una contestazione connessa a una sottrazione di un portafogli, nella quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile anche a titolo di concorso, per avere tenuto una condotta minacciosa consistente nella prospettazione al derubato della mancata restituzione del portafogli. I due motivi deducevano vizi di motivazione: il primo per asserito travisamento della prova in ordine all'attendibilità della persona offesa; il secondo contro la ritenuta responsabilità concorsuale dell'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero meramente reiterative di questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito, che aveva valorizzato la coerenza delle dichiarazioni della persona offesa e la condotta minacciosa attribuita al ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso fondato sul vizio di motivazione è scrutinato nei limiti della manifesta illogicità o del travisamento rilevante; censure meramente reiterative di quelle già esaminate dal giudice di merito non consentono l'accoglimento.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre doglianze già dedotte in appello e specificamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto se la sentenza di merito ha già valutato in modo coerente e non illogico l'attendibilità della persona offesa e gli elementi indiziari posti a fondamento della responsabilità.
  • La responsabilità concorsuale può essere confermata quando la motivazione di merito valorizzi una condotta minacciosa o di agevolazione del fatto, e il ricorso non offra argomenti idonei a dimostrare un effettivo travisamento della prova.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alla condanna alle spese, anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiConcorso di personeInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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