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Ordinanza

Ordinanza n. 439/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 11488/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare perché l’appellante non ha allegato un danno grave e irreparabile idoneo a integrare il periculum in mora. Rilevata l’assenza di tale presupposto, il Collegio ha ritenuto non necessario esaminare i profili di merito, compreso il fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado; è stata chiesta in via incidentale la sospensione della sentenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cittadina ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 11488/2025 e, in via incidentale, ha domandato la sospensione della sua efficacia ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Il testo non specifica l’oggetto sostanziale del procedimento amministrativo né i motivi di merito dell’appello. L’istanza cautelare è stata esaminata con riferimento alla deduzione di un danno grave e irreparabile nelle more della conclusione del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata può essere proposta in appello in via incidentale; nel caso concreto l’istanza è stata respinta per mancanza del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, l’assenza di allegazione e dimostrazione di un danno grave e irreparabile nelle more della definizione del giudizio comporta il rigetto dell’istanza di sospensione.
  • Quando manca il periculum in mora, il giudice cautelare può esimersi dall’esaminare i profili di merito e quindi il fumus boni iuris.
  • La particolarità della controversia può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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