Cassazione Penale, Sentenza n. 6711/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della decisione che aveva disposto la consegna di Romanelli all'Autorità tedesca in esecuzione di un mandato di arresto europeo per condanna definitiva (due ipotesi di truffa; pena complessiva di 2 anni e 9 mesi). I motivi dedotti includevano: errori nella determinazione del quantum residuo di pena indicato nel mandato; violazione dell'art.6 L.69/2005 per carenze descrittive sul grado di partecipazione; omessa motivazione sull'eventuale radicamento in Italia e mancata valutazione/integrazione delle dichiarazioni e documenti prodotti (anche in lingua tedesca) non tradotti; errata interpretazione dei presupposti per l'esecuzione del mandato (sostegno che la pena dovesse prevedere continuazione di programma terapeutico e non detenzione); violazione del diritto alla salute e discriminazione rispetto alla disciplina di estradizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato rispetto al secondo motivo (erronea valutazione del "radicamento"). Ha stabilito che, per il cittadino italiano, il motivo facoltativo di rifiuto della consegna previsto dall'art.18-bis L.69/2005 prescinde dall'accertamento dell'effettivo "radicamento": è sufficiente la cittadinanza italiana per consentire alla Corte di appello di valutare, a sua discrezione, l'opportunità di opporre il rifiuto e disporre l'esecuzione della pena in Italia. La sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello per un nuovo giudizio con le indicazioni di integrare il quadro probatorio e valutare correttamente la richiesta del ricorrente.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69 (art. 18-bis)
"... qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno"
La Corte ha interpretato l'art.18-bis nel senso che, per il cittadino italiano, la facoltatività del rifiuto di consegna non richiede prova di "radicamento": il possesso della cittadinanza è sufficiente perché la Corte di appello possa valutare l'opportunità di disporre l'esecuzione della pena in Italia.
Decisione quadro 2002/584/GAI (art. 4, punto 6)
"specifico motivo di non esecuzione facoltativa... se la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda"
La normativa quadro consente allo Stato richiesto di opporre un rifiuto facoltativo se la persona risiede o è cittadina nello Stato di esecuzione e quest'ultimo si impegna a eseguire la pena secondo il proprio diritto interno. Questo principio è richiamato come fondamento europeo della facoltà di rifiuto.
D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (art. 15, comma 1)
"in caso di mandato di arresto europeo 'esecutivo', la Corte di appello possa rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro ... residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni"
La modifica ha disciplinato la possibilità di rifiuto in caso di residenza pluriennale; la Corte chiarisce però che per il cittadino italiano la facoltà di rifiuto non è condizionata all'accertamento del radicamento sociale oltre la cittadinanza.
Legge di delegazione europea 4 ottobre 2019, n. 117
Ha introdotto la novella che ha dato attuazione al motivo facoltativo di rifiuto conforme alla normativa europea e alla giurisprudenza costituzionale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 227/2010
"illegittimità costituzionale ... nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio"
La Corte costituzionale aveva affermato l'illegittimità dell'esclusione del rifiuto per cittadini di altri Stati membri che effettivamente risiedono nello Stato richiesto; ciò ha influenzato le successive modifiche legislative e l'interpretazione della materia.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'omesso esame della documentazione in lingua straniera; la Corte sottolinea l'obbligo di valutare gli elementi prodotti dalla difesa e, se necessario, integrarli.
Art. 22, comma 5, legge n. 69/2005
Richiamato nella parte finale per le incombenze della cancelleria dopo l'annullamento e rinvio della sentenza impugnata.
Art. 3 Costituzione
E' richiamato dal ricorrente in chiave di parità di trattamento tra richieste di consegna europee e richieste di estradizione; la Corte non ha accolto in via generale tale doglianza ma la considera parte del complesso valutativo.
Massime di principio
- Per il cittadino italiano, il possesso della cittadinanza è sufficiente a permettere alla Corte di appello di valutare, a titolo discrezionale, il rifiuto della consegna e l'esecuzione della pena in Italia; non è necessario provare un "radicamento" effettivo.
- La Corte chiamata a decidere su un mandato di arresto europeo deve valutare attentamente le dichiarazioni e i documenti prodotti dal richiedente; se gli elementi prodotti sono rilevanti e non contraddetti, il giudice deve integrare il quadro probatorio prima di escludere il motivo facoltativo di rifiuto.
- Se sono prodotti documenti in lingua straniera con rilievo probatorio concreto, l'autorità giudicante deve, se necessario, provvedere alla traduzione o disporre le verifiche richieste, invece di escludere a priori la loro efficacia per assenza di traduzione.
- Errori nella determinazione del quantum residuo di pena e nella descrizione del titolo di emissione (es. partecipazione al reato) costituiscono censure rilevanti; la Corte di appello deve motivare in modo adeguato la contezza della pena residua e la corrispondenza col mandato di arresto.
- Questioni di salute possono giustificare misure cautelari o sospensive, ma non automaticamente l'impossibilità di consegna; tuttavia tali profili devono essere esaminati e motivati in concreto dal giudice chiamato a decidere.
- In presenza di errori o carenze motivazionali significative nella decisione di merito, la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo giudizio, impartendo indicazioni sulla corretta interpretazione normativa e sulla necessità di integrare il materiale probatorio.
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