Cassazione Penale, Sentenza n. 699/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava l'omessa pronuncia da parte della Corte d'appello in ordine alla condanna dell'imputato (Del Mastro) alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. La parte civile aveva trasmesso per tempo le conclusioni scritte e la nota spese (con ricevuta di consegna in data 11/01/2021). Il motivo di ricorso ha invocato l'inosservanza dell'art. 541 cod. proc. pen. rispetto all'omessa condanna alle spese in favore della parte civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nella parte relativa alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile. Ha ritenuto ricorribile la sentenza di appello che omette di pronunciarsi sulla condanna alle spese della parte civile e, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite (Tizzi), ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, dovendosi discutere in quella sede unicamente del quantum delle spese.
Norme richiamate
L'articolo impone al giudice penale di pronunciarsi sulle spese processuali; l'omessa decisione in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese della parte civile è motivo di annullamento parziale della sentenza di appello.
Norma emergenziale che ha previsto la possibilità di requisitoria e altre attività processuali in forma scritta durante il periodo pandemico; qui rileva per il fatto che le parti non hanno chiesto discussione orale e per l'ammissibilità delle conclusioni scritte trasmesse dalla parte civile.
art. 23-bis, comma 2, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. dalla legge 18/12/2020, n. 176)
Prevede la trasmissione di conclusioni scritte e documentazione (come la nota spese) nelle procedure emergenziali; la Corte ha ritenuto valida la trasmissione e la prova di avvenuta consegna della nota spese alla Corte d'appello.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito dei motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato ammesso nei limiti indicati dall'articolo e dalla giurisprudenza, cioè per la specifica omissione riguardante le spese della parte civile.
Consente il rinvio al giudice civile competente per valore per la quantificazione delle somme dovute alla parte civile; la Corte ha disposto il rinvio a norma di questa disposizione per discutere solo del quantum.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia da parte del giudice penale sulla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituisce motivo di annullamento parziale della sentenza di appello.
- La parte civile deve trasmettere per tempo le conclusioni scritte e la nota spese e conservare prova dell'avvenuta consegna: se ciò è documentato, il mancato esame di tali istanze è censurabile in cassazione.
- In presenza di omissione sulla condanna alle spese, la Cassazione può annullare solo la parte della sentenza relativa alla liquidazione delle spese e rinviare al giudice civile competente per la quantificazione (art. 622 c.p.p.), limitando in sede civile la discussione al solo quantum.
- Le disposizioni processuali emergenziali (es. art. 23 e art. 23-bis del d.l. 137/2020 conv. nella legge n.176/2020) rendono valide le trasmissioni scritte; l'assenza di richiesta di discussione orale non preclude l'obbligo del giudice di decidere sulle spese.
- Il ricorrente che deduca omissione relativa alle spese deve attenersi ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione (cfr. art. 173 disp. att.) e documentare l'effettiva presentazione della nota spese e delle conclusioni.
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