Cassazione Civile, Ordinanza n. 30812/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso nei confronti della società consolidante di un gruppo, relativo all’anno d’imposta 2005, con cui l’Amministrazione finanziaria ha contestato la deduzione, come "perdita su crediti", di somme derivanti da un’operazione intercorsa tra una società consolidata e una società da questa interamente partecipata. Secondo l’Ufficio, l’operazione non integrava una perdita su crediti ma una rinuncia a credito del socio verso la società partecipata, con conseguente applicazione della disciplina fiscale delle rinunce dei soci e incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, anziché componente negativa deducibile. La società aveva sostenuto, nei gradi di merito, che vi fosse stata una transazione con reciproche concessioni, attestata da scrittura privata, e quindi una corretta contabilizzazione delle somme. In cassazione l’Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 94 d.P.R. n. 917/1986, assumendo che la CTR avesse erroneamente qualificato l’operazione come perdita su crediti, mentre si trattava di rinuncia a credito riconducibile al rapporto socio-società.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha richiamato l’orientamento già espresso in una precedente decisione relativa alla medesima vicenda e ha affermato che, poiché la società creditrice era divenuta socia unica della società debitrice prima della definizione della controversia, la rinuncia al credito doveva essere trattata fiscalmente come versamento/rinuncia del socio, con incremento del costo della partecipazione e non come perdita su crediti deducibile. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La rinuncia del socio ai crediti verso la società si aggiunge al costo delle quote/azioni; in presenza di rapporto socio-partecipata non si applica la qualificazione come perdita su crediti deducibile.
art. 101 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dall’Agenzia come norma asseritamente violata nella qualificazione contabile-fiscale dell’operazione.
art. 55 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La rinuncia del socio ai crediti verso la società, se operata in conto capitale, non è sopravvenienza attiva ma esprime volontà di patrimonializzazione della società.
Richiamato per la formulazione vigente ratione temporis della disciplina sulle sopravvenienze attive.
Legge di conversione del d.l. n. 557/1993 richiamata nel precedente di legittimità.
Massime di principio
- Quando il creditore riveste la qualità di socio della società debitrice, la rinuncia al credito va valutata alla luce della disciplina fiscale dei rapporti socio-società e non secondo le regole generali applicabili tra soggetti terzi.
- La rinuncia del socio al credito verso la società, se collegata alla patrimonializzazione dell’impresa o al suo rafforzamento finanziario, non integra una perdita su crediti deducibile, ma determina un incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
- Ai fini della qualificazione fiscale dell’operazione rileva la sostanza del rapporto partecipativo e la natura del vantaggio patrimoniale perseguito, non la mera etichetta contabile attribuita dalla parte.
- Se la questione è già stata risolta da un precedente di legittimità relativo alla medesima vicenda, la Corte può dare continuità a quell’orientamento salvo ragioni di diverso convincimento.
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