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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12189/2022 del 01/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione di secondo grado che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, deducendo due motivi: (1) vizio di motivazione in quanto la Corte di Appello non avrebbe valutato correttamente le prove dibattimentali e le giustificazioni documentali prodotte (fatture, deposizioni testimoniali, registrazioni), nonché l'impossibilita' per il ricorrente di accedere ai locali della societa' fallita e la rilevanza di una precedente sentenza di assoluzione nel distinto fallimento della Industrial Service s.r.l.; (2) omissione di motivazione circa la sussistenza dell'elemento psicologico (dolo) richiesto per la fattispecie contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontato con il principio secondo cui, in presenza di sentenze conformi di primo e secondo grado, va considerato un apparato motivazionale unitario; ha sottolineato che i prelevamenti contestati erano documentati da assegni sottoscritti dal ricorrente nel periodo in cui era ancora legale rappresentante e che il curatore fallimentare non aveva trovato giustificativi contabili per i pagamenti alla Industrial Service. Il secondo motivo e' stato considerato manifestamente generico e non idoneo a travolgere la valutazione del dolo operata dai giudici di merito. Per tali ragioni il ricorso e' stato respinto; il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Usata in relazione alla determinazione delle pene accessorie derivanti dalla condanna per bancarotta; la Corte di Appello ha rideterminato la durata delle pene accessorie richiamando tale disposizione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606 lett. e), cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione deduce vizi di motivazione ai sensi di questa norma; la Corte ha ritenuto i motivi generici e non idonei a dimostrare la contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione dei giudici di merito

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per delimitare l'ambito di deduzione dei motivi in cassazione; indica i limiti di ammissibilita' dei motivi di ricorso

  • art. 197-bis cod. proc. pen.

    art. 197-bis cod. proc. pen.

    Ricordata in relazione all'utilizzo di dichiarazioni rese fuori udienza che sono state valutate nel corso del giudizio di primo grado; la Corte di merito ha tenuto conto di tali dichiarazioni nel valutare il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020

    Riferimento procedurale alla facolta' del Pubblico Ministero di richiamare le conclusioni scritte gia' depositate; il PM si e' riportato a tali conclusioni nell'udienza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilita' del ricorso

Massime di principio

  • Quando vi sono decisioni conformi di primo e secondo grado, la Cassazione considera le motivazioni come un unico apparato motivazionale: il ricorso deve confrontarsi esplicitamente con quella motivazione unitaria, non limitarsi a formulare una ricostruzione alternativa.
  • Motivi generici — che si limitano a riproporre un diverso quadro probatorio senza indicare specifici profili di illogicita', contraddittorieta' o omessa valutazione degli elementi decisivi — sono frequentemente dichiarati inammissibili.
  • La presenza di documenti che attestano operazioni (es. assegni sottoscritti dall'imputato) e la mancata individuazione, nei libri contabili, di giustificativi dei pagamenti rappresentano elementi assai rilevanti per la conferma di responsabilita' per distrazione patrimoniale.
  • Una sentenza di assoluzione emessa in altro procedimento non travolge automaticamente una condanna se non e' dimostrata la sua rilevanza, la congruenza temporale e l'irrevocabilita'; il ricorrente deve documentare questi profili e spiegare la loro incidenza sul giudizio impugnato.
  • L'affermazione dell'elemento soggettivo (dolo) da parte dei giudici di merito richiede che il ricorso in Cassazione indichi con precisione quali passaggi argomentativi siano mancanti o illogici; una generica censura di omissione motivazionale non e' sufficiente.
  • Chi propone ricorso deve produrre censure specifiche e puntuali rispetto alle risultanze probatorie e alla motivazione dei giudici di merito per evitare la declaratoria di inammissibilita' e la condanna alle spese.

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