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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47255/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale per la pena di 7 mesi e 28 giorni, lamentando che il Tribunale ha omesso di valutare e motivare la richiesta di esecuzione della misura alternativa in Francia (dove vive e lavora stabilmente) ai sensi del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 e della decisione quadro 2008/947/GAI. Il Tribunale aveva rifiutato la misura motivando sull'assenza di domicilio stabile in Italia e l'impossibilità di controllare il beneficio, senza esaminare la possibilità di esecuzione in altro Stato UE né confrontarsi con la documentazione sul percorso di reinserimento e la situazione lavorativa del ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza non ha motivato rispetto alla richiesta di esecuzione in Francia e non ha verificato la possibilità, prevista dal d.lgs. n. 38/2016, di eseguire l'affidamento in prova nello Stato membro di residenza del condannato se quello Stato ha recepito la decisione quadro 2008/947/GAI. Richiamata la giurisprudenza (ex multis Sez. 1, n. 16942/2020, Mancinelli), la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati (valutare l'esecuzione all'estero e accertare i presupposti). I restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38

    Consente, ai fini dell'esecuzione delle misure sostitutive e di sorveglianza, l'esecuzione in altro Stato membro che abbia recepito la decisione quadro 2008/947/GAI; la Corte ha ritenuto che il Tribunale debba valutare la possibilità di eseguire l'affidamento in prova nello Stato estero di residenza del condannato e verificarne i presupposti

  • Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio (27/11/2008)

    Fornisce il quadro di reciproco riconoscimento per l'applicazione di misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive tra Stati membri; la sua adesione da parte dello Stato di esecuzione è condizione per trasferire l'esecuzione della misura alternativa

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 47 Ord. pen.)

    Norma sull'affidamento in prova al servizio sociale: richiede che la misura sia eseguibile e controllabile dal servizio sociale; il tribunale non può limitarsi a negare la misura per mancanza di domicilio in Italia senza verificare l'eventuale esecuzione all'estero

  • Art. 2, lett. e) d.lgs. 15/2016

    Qualifica l'affidamento come sanzione sostitutiva che impone obblighi e prescrizioni compatibili con l'esecuzione transfrontaliera prevista dalla decisione quadro e dal decreto

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020 (Mancinelli)

    Precedente che afferma la possibilità di eseguire l'affidamento in prova nello Stato membro di residenza del condannato quando lo Stato abbia recepito la decisione quadro, principio richiamato e applicato dalla Corte nel caso in esame

Massime di principio

  • Il giudice che esamina una richiesta di misura alternativa deve valutare espressamente la possibilità di esecuzione della misura nello Stato membro di residenza del condannato quando il trasferimento sia previsto dal d.lgs. n. 38/2016 e lo Stato estero abbia attuato la decisione quadro 2008/947/GAI
  • La sola assenza di un domicilio stabile in Italia non giustifica il rigetto automatico dell'affidamento in prova: occorre verificare se la misura sia realizzabile mediante coordinamento con i servizi sociali dello Stato estero
  • Deve essere valutata la documentazione probatoria sul percorso di reinserimento (residenza effettiva, lavoro stabile, legami sociali) e l'effettiva idoneità delle prescrizioni a essere attuate nel luogo di esecuzione
  • Se il tribunale omette di esaminare la richiesta di esecuzione all'estero o non motiva adeguatamente i presupposti ostativi, la decisione è annullabile e il procedimento va rimesso per nuovo esame
  • Il giudizio deve sempre bilanciare la necessità di controllare l'efficacia delle prescrizioni con l'orientamento comunitario alla cooperazione e al reciproco riconoscimento delle misure alternative tra Stati membri

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