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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2650/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Venezia che confermava la condanna per possesso e fabbricazione/concorsi nella fabbricazione di documenti falsi (passaporto elettronico, carta d'identità elettronica, patente) e la continuazione con precedenti condanne. I motivi di ricorso sono tre: (1) mancato elemento oggettivo e errata qualificazione rispetto all'art. 497-bis (sostiene che la falsificazione è avvenuta all'estero e quindi l'Italia poteva imputare solo l'uso di atto falso, art. 489, o che trattasi di mera alterazione parziale non rilevante); (2) contestazione della qualificazione dei capi 2 e 3 (uso di documenti falsi) e mancanza di prova della partecipazione del ricorrente alla contraffazione; (3) vizio di motivazione sull'applicazione di artt. 99 e 62-bis (incremento di pericolosità e recidiva) e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato/inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato il riconoscimento della partecipazione del ricorrente alla contraffazione, rilevando il possesso e l'uso in Italia di documenti recanti false generalità e la coincidenza dei dati falsi e della fotografia, elementi che indicano la partecipazione alla falsificazione (art. 497-bis, comma 2). Ha affermato che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, c.p., quando l'uso del documento contraffatto è avvenuto in Italia il reato si considera commesso in tutto o in parte sul territorio nazionale, e dunque la giurisdizione italiana è competente anche se parte della condotta (la fabbricazione) è avvenuta all'estero, salvo l'eventuale mancanza della condizione di procedibilità prevista per reati commessi all'estero. Ha inoltre ritenuto che la contraffazione parziale sia idonea a integrare il reato se riguarda una parte significativa del documento (dati anagrafici decisivi). Quanto alla recidiva/ maggior pericolosità, la Corte ha condiviso la valutazione motivata sul rientro in Italia dopo misure cautelari/resa e sulla condotta del ricorrente come indice di propensione alla criminalità. Conseguentemente il rigetto del ricorso ha confermato la pena complessiva di 2 anni e 5 mesi di reclusione e la condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 497-bis cod. pen.

    Distinzione tra comma 1 (possesso di documento falso) e comma 2 (precedente contraffazione con concorso del detentore); il comma 2 configura un reato autonomo e più grave quando il possessore ha partecipato alla falsificazione (anche se parte dell'azione è stata svolta all'estero, può configurarsi reato commesso in Italia se l'uso è avvenuto in Italia).

  • art. 489 cod. pen.

    Reato di uso di atto falso; la Corte esclude che la fattispecie debba essere limitata a questo reato quando sussistono elementi che indicano la partecipazione del possessore alla contraffazione (che qualifica il fatto come art. 497-bis, comma 2).

  • art. 482 cod. pen.

    Norma contestata nei capi relativi a documenti di identità e patenti; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione applicata dal giudice di merito in relazione ai documenti falsi esibiti.

  • art. 477 cod. pen.

    Norma richiamata nella imputazione dei singoli reati connessi alla produzione o uso di documenti falsi; corretta applicazione confermata dalla Cassazione alla luce degli elementi di fatto.

  • art. 6, comma 2, cod. pen.

    il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione

    Quando l'uso (evento) del documento contraffatto avviene in Italia, il reato si considera commesso in tutto o in parte in Italia e la giurisdizione italiana può valutare anche la partecipazione alla contraffazione, pur se parte dell'azione materiale sia avvenuta all'estero; resta ferma la necessità, ove prevista, della condizione di procedibilità per reati commessi all'estero.

  • art. 25 Cost.

    Richiamata dal ricorrente come presunta violazione per errata qualificazione del reato; la Corte ha ritenuto infondata la censura e conforme la qualificazione giuridica del fatto.

  • art. 13, comma 13-bis, TU stranieri

    Norma sull'ingresso/permesso di soggiorno; la Corte ha richiamato il fatto che l'imputato si era reintrodotto abusivamente in Italia, elemento utile per ricostruire la finalità dell'uso dei documenti falsi.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulle circostanze aggravanti e mitiganti; la Corte ha ritenuto legittimo il trattamento della recidiva e del diniego delle attenuanti generiche in base alla motivazione del giudice di merito.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma relativa alla recidiva e alla valutazione della pericolosità sociale; la Corte ha considerato correttamente motivato l'incremento di pericolosità per i comportamenti successivi del ricorrente (rientro/indifferenza alle misure).

Massime di principio

  • La partecipazione del possessore alla fabbricazione di documenti falsi (art. 497-bis, comma 2) configura un reato distinto e più grave rispetto al mero possesso (comma 1) e non può essere ricondotta automaticamente al solo uso (art. 489) quando dai dati del documento emergono false generalità e coincidenze che indicano concorso nella falsificazione.
  • Se l'uso in Italia di un documento contraffatto ha avuto luogo, ai sensi dell'art. 6, comma 2, c.p. il reato può considerarsi commesso sul territorio nazionale anche se una parte della condotta di falsificazione è avvenuta all'estero; ciò fa sorgere la giurisdizione nazionale salvo che non manchi la condizione di procedibilità prevista per i reati commessi all'estero.
  • La contraffazione parziale può integrare il reato se la falsità riguarda una parte 'significativa' del documento, ossia un dato o circostanza che il documento è destinato a provare (es. dati anagrafici, fotografia): non è richiesto che tutto il documento sia integralmente contraffatto.
  • La semplice asserzione difensiva di 'uso personale' non esclude la responsabilità per contraffazione quando gli elementi probatori (stessa effigie, medesimi dati falsi su più documenti, modalità di acquisizione/esibizione) indicano il concorso nella formazione dei documenti.
  • La valutazione della recidiva o dell'aumento di pericolosità può essere fondata non solo sul dato cronologico ma anche su comportamenti concreti (es. rientro in patria dopo misure restrittive, indifferenza alle decisioni giudiziarie) che dimostrano propensione alla reiterazione delinquenziale.
  • Le doglianze relative al diniego di circostanze attenuanti generiche devono essere specificamente motivate in fatto e in diritto; censure meramente assertive sono inammissibili.

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