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Sentenza

Sentenza n. 3532/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alle seguenti sentenze: - sentenza n. 548/2024 pubblicata il 27 luglio 2024 dal Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro; - sentenza n. 373/2024 pubblicata il 18 settembre 2024 dal Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro; - sentenza n. 519/2024 pubblicata il 20 luglio 2024 dal Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro; - sentenza n. 1253/2025 pubblicata il 24 marzo 2025 dal Tribunale di Milano - Sezione Lavoro; - sentenza n. 473/2025 pubblicata il 15 maggio 2025 dal Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro; limitatamente alla parte in cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento delle spese legali, con distrazione a favore del legale antistatario.

Giustizia amministrativa202504741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, dei capi di sentenze del giudice del lavoro relativi alla condanna al pagamento delle spese legali distratte a favore del legale antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (legale antistatario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza a cinque sentenze non appellate dei Tribunali ordinari, sezione lavoro, nella parte in cui avevano condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, con distrazione a favore del procuratore costituito. Le sentenze erano state notificate all’Amministrazione, ma, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva eseguito i pagamenti. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e ha chiesto anche la condanna al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma, senza contestare l’esistenza o l’ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull’andamento della procedura di pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la distrazione delle spese in favore del legale antistatario fa sorgere in capo a quest’ultimo un credito autonomo e distinto, che ne legittima l’azione in proprio. Ha accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento e l’inadempimento del Ministero, il quale non aveva contestato né l’an né il quantum del credito. Ha ordinato al Ministero di eseguire entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza i capi delle sentenze relativi alle spese legali, deducendo quanto eventualmente già pagato. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza per provvedere al pagamento, a carico dell’Amministrazione. Ha escluso un compenso ulteriore per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico che svolge funzioni connesse ai compiti istituzionali. Ha invece respinto la domanda di astreinte, ritenendo applicabili le ragioni ostative previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: le difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e soprattutto l’esiguità del debito rendevano la penalità eccessivamente afflittiva; gli interessi legali erano comunque idonei a compensare il ritardo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominando, in caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta e valutando la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; nel caso concreto tali ragioni sono state individuate nelle difficoltà dell’adempimento pubblico, nei vincoli di bilancio e nell’esiguità del debito.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute dalle pubbliche amministrazioni in esecuzione di un titolo esecutivo; decorso tale termine, è possibile agire per l’esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15

    La valutazione sull’applicazione dell’astreinte deve essere concreta e deve tenere conto delle condizioni del debitore pubblico, evitando locupletazioni eccessive o sanzioni sproporzionatamente afflittive.

Massime di principio

  • La distrazione delle spese processuali in favore del legale antistatario fa sorgere in capo a quest’ultimo un credito autonomo e distinto da quello della parte assistita, legittimandolo ad agire personalmente per l’ottemperanza al capo di condanna sulle spese.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, la mancata corresponsione delle somme dovute in base a un giudicato integra inottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’adempimento entro un termine assegnato.
  • La mancata contestazione, da parte dell’amministrazione costituita, dell’esistenza e dell’ammontare del credito, unitamente alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni della parte, consente di ritenere non contestato il credito azionato in ottemperanza.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente o funzionario pubblico con facoltà di delega, assegnandogli un termine per compiere gli atti necessari al pagamento.
  • L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, considerando le difficoltà finanziarie e normative dell’amministrazione e l’entità contenuta del debito, la penalità risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva; gli interessi legali possono costituire un rimedio compensativo sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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