Ordinanza n. 1493/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensiva - degli Atti Dispositivi nn. 10 e 13 del 21.02.2025 con cui l’Ufficio Generale - Centro di Responsabilità Amministrativa - Marina Militare (ex art. 17 co. 5 D. Lgs. n. 36/2023) ha disposto l’aggiudicazione, a favore del RTI costituendo Hsi-Delta-Sige-Agribioeco, rispettivamente, del Lotto 1 [CIG B28F99046A] e del Lotto 4 [CIG B28F9936E3], oggetto della «Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 71 D. Lgs. n. 36/2023, finalizzata alla stipula di un accordo quadro, della durata di quattro anni, per l’affidamento dei servizi relativi al controllo delle acque destinate al consumo umano per le esigenze delle UU.NN./sommergibili/galleggianti/enti della Marina militare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108 comma 3»; - del Provvedimento prot. n. 0002156 MUGCRA del 25.02.2025 con cui, in pari data, l’Ufficio Generale - Centro di Responsabilità Amministrativa - Marina Militare, in esito alla Procedura aperta sopra indicata, ha comunicato alla ricorrente (ex art. 90 co. 1 lett. c) D. Lgs. 36/2023), a mezzo PEC, l’aggiudicazione e il nome degli offerenti cui sono state aggiudicati i lotti dell’accordo quadro; - del PV n. 17 del 20.02.2025 nella parte in cui la Commissione, in esito alla valutazione della documentazione integrativa prodotta dal RTI costituendo Hsi-Delta-Sige-Agribioeco, ha ritenuto la stessa idonea alla comprova dei requisiti di esecuzione di cui al paragrafo 3 del RTO, accluso al Disciplinare di Gara; - del PV n. 9 del 4.02.2025 nella parte in cui la Commissione, in fase di verifica dei requisiti di cui al paragrafo 3 del RTO, in esito alla valutazione della documentazione prodotta dal RTI costituendo Hsi-Delta-Sige-Agribioeco, rilevata la mancata evidenza dell’iscrizione della società Hsi Consulting srl negli appositi elenchi regionali di cui all’art. 3 dell’Accordo 17.06.2004: “Accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano recante: «Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari, ai fini dell’autocontrollo»”, ha proposto di avviare un’ulteriore attività di integrazione documentale anche sul punto specifico dell’iscrizione negli elenchi regionali; - della Comunicazione del 17.01.2025 nella parte in cui il RUP ha rinnovato al RTI costituendo Hsi-Delta-Sige-Agribioeco la richiesta di fornire documentazione comprovante i requisiti di partecipazione alla procedura di gara ed il possesso dei requisiti di esecuzione di cui al paragrafo 3 del RTO, verificato che l’operatore economico non aveva provveduto nei termini indicati nella comunicazione del 23.12.2024; - del PV n. 103 del 19.12.2024 nella parte in cui la Commissione, ai sensi delle previsioni di cui al paragrafo 21 del Capitolato d’oneri ed all’articolo 17 co. 5 del D. Lgs. n. 36/2023, ha proposto l’aggiudicazione dei Lotti da 1 a 4 della procedura, previo esito positivo della verifica del rispettivo possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare e dal Capitolato Tecnico, al RTI costituendo Hsi-Delta-Sige-Agribioeco; - di tutti i PV, se ed in quanto interpretabili in senso avverso all’odierna ricorrente, e, segnatamente, dei PV n. 99 del 27.11.2024, n. 83 del 24.10.2024, n. 73 del 9.10.2024 e n. 64 23.09.2024; - ove occorra, di tutti gli atti della lex specialis, se ed in quanto lesiva degli interessi della ricorrente; - di ogni altro atto, precedente, presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dei lotti 1 e 4 di una procedura aperta telematica per la stipula di un accordo quadro quadriennale relativo ai servizi di controllo delle acque destinate al consumo umano, unitamente agli atti della verifica dei requisiti e della proposta di aggiudicazione
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui la stazione appaltante ha aggiudicato i lotti 1 e 4 a un raggruppamento temporaneo costituendo e gli atti presupposti relativi alla verifica dei requisiti di partecipazione e di esecuzione. Tra le censure devolute al giudizio, indicate al punto A del ricorso, rileva la contestazione della congruità del costo di trasporto stimato dal raggruppamento aggiudicatario in euro 3,00 per campione, ritenuto non attendibile e potenzialmente incidente sulla complessiva sostenibilità dell'offerta. La ricorrente ha inoltre censurato la valutazione della documentazione integrativa prodotta dal raggruppamento, compresa la questione dell'iscrizione di una società componente negli elenchi regionali previsti dall'Accordo del 17 giugno 2004, nonché l'utilizzo dell'attività integrativa di verifica dei requisiti. Il TAR, con precedente ordinanza, aveva disposto una verificazione affidata all'Università della Tuscia. L'Ateneo ha dichiarato di non poter valutare la congruità del costo di trasporto per mancanza degli elementi necessari.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né in rito né nel merito. Ha ritenuto necessaria, ai fini della decisione, un'integrazione della verificazione già svolta, specificamente sulla attendibilità e congruità del costo di 3,00 euro per campione indicato dal raggruppamento aggiudicatario per il trasporto. Ha incaricato l'Università della Tuscia di richiedere al raggruppamento un elenco analitico dei dati indispensabili alla valutazione; in caso di mancata produzione, di esaminare le ragioni addotte e di riferire al giudice sull'eventuale mancata collaborazione; comunque, ove i dati non siano forniti, di procedere autonomamente alla stima sulla base delle linee guida, dei volumi previsti o prevedibili, delle buone pratiche di laboratorio e delle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili. L'Università dovrà indicare anche l'eventuale impatto sul prezzo complessivo dell'offerta derivante da un costo di trasporto superiore. Le operazioni dovranno svolgersi nel contraddittorio delle parti, con facoltà di partecipazione dei difensori e dei consulenti tecnici. La relazione finale dovrà essere trasmessa e depositata entro il 15 aprile 2026. È stata fissata per la prosecuzione la pubblica udienza del 20 maggio 2026.
Norme richiamate
Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 71 D. Lgs. n. 36/2023
La norma è richiamata quale base normativa della procedura aperta oggetto di gara, senza una specifica interpretazione nella presente ordinanza.
art. 108, comma 3, d.lgs. 36/2023
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108 comma 3
La disposizione è richiamata quale fondamento del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, senza una specifica interpretazione nella presente ordinanza.
art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023
ha disposto l’aggiudicazione ... ex art. 17 co. 5 D. Lgs. n. 36/2023
La disposizione è richiamata in relazione all'adozione degli atti di aggiudicazione e alla proposta di aggiudicazione subordinata alla verifica dei requisiti.
art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023
ha comunicato alla ricorrente (ex art. 90 co. 1 lett. c) D. Lgs. 36/2023) ... l’aggiudicazione
La disposizione è richiamata quale norma relativa alla comunicazione dell'aggiudicazione agli operatori economici.
art. 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 17 giugno 2004
iscrizione della società Hsi Consulting srl negli appositi elenchi regionali di cui all’art. 3 dell’Accordo 17.06.2004
La disposizione è indicata quale parametro relativo all'iscrizione dei laboratori di analisi negli elenchi regionali; la presente ordinanza non decide la relativa censura.
Massime di principio
- Quando una verificazione tecnica è necessaria per decidere una censura e l'organismo incaricato dichiara di non poter formulare una valutazione per mancanza di dati, il giudice può disporre chiarimenti e un'integrazione dell'attività verificativa, specificando analiticamente i dati da acquisire e i quesiti da risolvere.
- Nell'integrazione della verificazione, l'organismo incaricato può essere tenuto a valutare la condotta collaborativa della parte onerata della produzione documentale e, ove i dati non siano forniti, a procedere comunque a una stima autonoma sulla base degli atti di gara, dei volumi prevedibili, delle buone pratiche tecniche e delle proprie conoscenze specialistiche.
- La verificazione deve svolgersi nel pieno contraddittorio processuale, assicurando alle parti la trasmissione della documentazione, la possibilità di formulare osservazioni e la partecipazione alle operazioni tramite difensori e consulenti tecnici.
- Quando la congruità di una singola voce di costo può incidere sull'affidabilità complessiva dell'offerta, la relazione tecnica deve evidenziare anche l'impatto quantitativo che una diversa stima avrebbe sul prezzo totale offerto.
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