Cassazione Penale, Sentenza n. 13875/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per errata applicazione dell'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen.: il Tribunale di Brescia ha assolto l'imputato per la particolare tenuità del reato di evasione senza valutare correttamente i precedenti penali dell'imputato e la nozione di "reati della stessa indole". Il Procuratore generale contesta che il Tribunale abbia circoscritto erroneamente tale nozione alla violazione della medesima disposizione, trascurando precedenti indicativi di insofferenza alle regole (e specificamente condanne pregresse per evasione nel 2014 e per sei episodi di violazione degli artt. 336-337 cod. pen.), e che non abbia motivato sull'eventuale identità di indole tra il fatto giudicato e i precedenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto sussistente un vizio di motivazione: l'accertamento sulla identità di indole è un apprezzamento di fatto discrezionale che richiede specifica motivazione. Poiché la sentenza impugnata non motivava circa la possibile identità di indole tra il reato di evasione e i precedenti dell'imputato, la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo esame, dovendosi valutare con adeguata motivazione se sussista comportamento abituale e se i precedenti ostino all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis.
Norme richiamate
l'autore del reato "abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità"
La norma esclude la causa di non punibilità quando emerge un comportamento "abituale"; la Corte richiama che l'abitualità si valuta anche in presenza di più reati della stessa indole e che tale accertamento richiede motivazione e discrezionalità di merito.
"sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse... presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni"
La nozione di "stessa indole" va intesa sia in senso stretto (medesima disposizione) sia in senso ampio, attraverso un giudizio concreto sui "caratteri fondamentali comuni" tra reati; spetta al giudice di merito valutare e motivare tale identità.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
"il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame"
Giurisprudenza richiamata che fornisce criterio operativo per l'abitualità: la presenza di almeno due illeciti oltre il fatto in esame integra l'abitualità e può impedire l'applicazione della particolare tenuità.
Sez. 6, Sentenza n. 17515 del 14/03/2024 (PG in proc. Lamberti)
precedenti condanne per evasione e resistenza ritenute "chiaramente della stessa indole"
Precedente che ha ritenuto potenzialmente ostativa la presenza di precedenti per reati quali evasione e resistenza, considerati della stessa indole ai fini dell'art. 131-bis; la Corte sottolinea tuttavia che non possono operare automatismi e che serve motivazione caso per caso.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non può essere riconosciuta se emerge un comportamento "abituale": il giudice deve valutare e motivare la presenza di precedenti e la loro rilevanza.
- La nozione di "reati della stessa indole" va intesa sia come identità formale della disposizione violata sia, soprattutto, come valutazione concreta di caratteri fondamentali comuni tra reati diversi; tale valutazione è discrezionale e richiede motivazione specifica.
- La mera affermazione generica (es. "insofferenza per le regole della vita associata") non è sufficiente: il giudice deve esplicitare perché i precedenti considerati siano o non siano della stessa indole rispetto al reato in giudizio.
- Se la motivazione del giudice di merito è carente rispetto all'accertamento di fatti tipicamente di merito (quali la sussistenza di reati della stessa indole), la Corte di Cassazione annulla con rinvio per nuovo esame piuttosto che sostituirsi al giudice di merito.
- Anche precedenti penali non coincidenti formalmente con il reato in esame possono ostare al riconoscimento della particolare tenuità se, nel caso concreto, presentano caratteri comuni sostanziali con il reato contestato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13770/2026 del 16/04/2026
- Sentenza penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13774/2026 del 16/04/2026
- Sentenza penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13885/2026 del 16/04/2026
- Sentenza penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13911/2026 del 16/04/2026
- Sentenza penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13917/2026 del 16/04/2026
- Sentenza penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13768/2026 del 16/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →