Cassazione Penale, Ordinanza n. 39686/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'impugnazione era stata proposta personalmente dal condannato e sottoscritta solo da lui, in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come modificati dalla legge n. 103 del 2017. Ha quindi applicato l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il soggetto ha impugnato personalmente, con atto da lui esclusivamente sottoscritto, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 5 giugno 2025. La censura non è esaminata nel merito perché il Collegio rileva d'ufficio un vizio formale dell'impugnazione: per i provvedimenti e i ricorsi successivi al 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso era privo di tale sottoscrizione qualificata, è stato dichiarato inammissibile de plano.
Norme richiamate
È richiamato per affermare che l'imputato/condannato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione nei casi disciplinati dalla riforma del 2017.
È interpretato nel senso che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
È la base per la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso nelle condizioni previste dalla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017.
Viene richiamata quale fonte della modifica normativa che ha eliminato la possibilità per l'imputato/condannato di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato o del condannato non può essere proposto personalmente, ma richiede la sottoscrizione di un difensore munito dell'abilitazione speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra un vizio formale che comporta l'inammissibilità immediata del ricorso, rilevabile de plano senza esame del merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende nei termini previsti dalla legge.
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