Cassazione Penale, Sentenza n. 10062/2025 del 13/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione della qualificazione giuridica dei fatti contestati (peculato ex art. 314 c.p. vs truffa ex art. 640 c.p.). L'imputato, Direttore Amministrativo della ASL Roma/C, era accusato di appropriazione di somme mediante falsi prospetti di liquidazione inviati a società fornitrici. La difesa sosteneva che Celotto avesse solo trasmesso report/fatture e non la disponibilità materiale o giuridica del denaro (che, secondo la normativa/procedure, spettava alla Regione e alla tesoreria), per cui i fatti dovevano essere qualificati come truffa e già prescritti al momento della sentenza di primo grado, con conseguente revoca delle statuizioni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, disponendo il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. La Corte ha rilevato carenze nella motivazione dei giudici di merito circa chi avesse il potere di emettere il mandato di pagamento ("ordinatore di spesa") e la disponibilità giuridica delle somme. Pertanto la questione circa la corretta qualificazione tra peculato e truffa (con le conseguenze sulla prescrizione e sulle statuizioni civili) deve essere nuovamente esaminata in sede di merito civile.
Norme richiamate
La Corte richiama che per integrare il reato di peculato è rilevante la disponibilità del denaro non solo materiale ma anche giuridica: il potere di emettere il mandato di pagamento (ordinatore di spesa) e compiere atti dispositivi. La mera fase istruttoria o di liquidazione non determina di per sé la disponibilità giuridica.
Se la condotta è sostanzialmente diretta a ingenerare l'errore nel soggetto che ha la disponibilità del denaro, la fattispecie può configurarsi come truffa; tale diversa qualificazione ha rilievo sull'an e sulla prescrizione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
Sez. 6, n. 38535 del 04/05/2018; Sez. 6, n. 16783 del 19/01/2021; Sez. 6, n. 20666 del 08/04/2016; Sez. 6, n. 30637 del 22/10/2020; Sez. 6, n. 39039 del 15/04/2013
La giurisprudenza afferma che per il peculato conta la disponibilità giuridica del danaro (collegata all'atto dispositivo come il mandato di pagamento). Le procedure complesse possono attribuire la disponibilità congiunta a più pubblici ufficiali, ma è necessario accertare chi abbia effettivamente emesso atti dispositivi; controlli meramente formali non escludono il peculato se l'agente ha potere dispositive.
Massime di principio
- Occorre accertare chi sia l'"ordinatore di spesa" (chi ha il potere di emettere il mandato di pagamento): solo chi ha tale potere ha la "disponibilità giuridica" del denaro rilevante per il peculato.
- La mera partecipazione alla fase istruttoria o di liquidazione (predisposizione di prospetti/fatture) non basta automaticamente a configurare peculato; potrebbe configurarsi truffa se la condotta mira a ingenerare l'errore nel soggetto che materialmente dispone del denaro.
- La presenza di procedure complesse e di più organi coinvolti può determinare una disponibilità congiunta delle somme: è quindi necessario valutare i ruoli concreti e gli atti dispositivi adottati per imputare la responsabilità penale e civile.
- La qualificazione tra peculato e truffa ha rilevanza sulla prescrizione: una riclassificazione in truffa può comportare la maturazione della prescrizione anteriore alla sentenza di primo grado e la revoca delle statuizioni civili.
- Nei casi dubbî il giudice deve motivare specificamente chi abbia il potere di disposizione del denaro e quali atti dispositivi siano stati adottati; in assenza di motivazione chiara la decisione va rimessa alla valutazione del giudice civile per gli effetti risarcitori.
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