Cassazione Penale, Sentenza n. 26624/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un'ordinanza cautelare che, all'esito del riesame, ha confermato la custodia in carcere applicata a un indagato ritenuto gravemente indiziato di concorso in una rapina aggravata commessa da più persone riunite, con uso di arma da fuoco, da soggetti travisati, con sequestro di persona, nonché di detenzione e porto di arma in luogo pubblico, ricettazione e possesso di segni distintivi contraffatti. Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, due profili: primo, la violazione degli artt. 273 e 292 c.p.p. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che i gravi indizi di colpevolezza erano stati desunti in modo presuntivo e non individualizzante, mediante automatica estensione degli indizi raccolti contro il coindagato autore materiale e attraverso la lettura delle intercettazioni, senza riscontri oggettivi sulla partecipazione dell'indagato; secondo, la violazione degli artt. 274, 275, 275-bis e 292 c.p.p., lamentando che il pericolo di reiterazione fosse stato affermato in modo astratto sulla base della gravità del fatto e dei precedenti penali, senza concreta attualizzazione, e che non fosse stata adeguatamente valutata l'idoneità di misure meno afflittive, come gli arresti domiciliari con controllo elettronico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge e vizio di motivazione, mirassero in realtà a una rivalutazione del merito del quadro indiziario e cautelare, non consentita in sede di legittimità. In particolare, ha affermato che il tribunale del riesame aveva fornito una motivazione coerente e logicamente adeguata sia sulla gravità degli indizi sia sulle esigenze cautelari: quanto ai primi, valorizzando intercettazioni, riconoscimento fotografico del coindagato autore materiale, rapporti stabili tra gli indagati, contesto investigativo e ulteriori riscontri; quanto alle seconde, considerando la personalità dell'indagato, i precedenti specifici per rapine a mano armata e sequestri di persona, la gravità concreta dei fatti, il consolidato legame con i concorrenti, l'assenza di lecita fonte di reddito e di segnali di resipiscenza. All'inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende; inoltre è stato disposto l'invio di copia della decisione all'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per delimitare i limiti di enunciazione dei motivi di ricorso nella motivazione della sentenza
evocato dalla difesa in tema di gravi indizi di colpevolezza e richiamato dalla Corte quale parametro del sindacato cautelare
evocato dalla difesa e richiamato dalla Corte in relazione alla motivazione dell'ordinanza cautelare
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato dalla difesa a sostegno della censura di motivazione
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
interpretato nel senso che l'attualità del pericolo non coincide con l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva, ma richiede una valutazione prognostica concreta
evocato dalla difesa in tema di scelta della misura cautelare
evocato dalla difesa per sostenere l'adeguatezza di misure meno afflittive con controllo elettronico
richiamato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario
art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen.
richiamato quale adempimento conseguente alla trasmissione della decisione all'istituto penitenziario
richiamato come dato indiziario di contesto, poiché notificato a più soggetti per associazione per delinquere, rapina aggravata e sequestro di persona
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso un'ordinanza cautelare personale, la Corte di cassazione verifica solo che il provvedimento contenga le ragioni giuridicamente significative della decisione e non presenti illogicità manifeste; non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- Le censure sui gravi indizi di colpevolezza sono ammissibili solo se denunciano specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; sono invece inammissibili se si risolvono in una diversa lettura del compendio probatorio o nella richiesta di rivalutazione dei fatti.
- L'interpretazione delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o irragionevole.
- Ai fini dei gravi indizi, il giudice cautelare può valorizzare un quadro indiziario unitario e convergente, fondato sulla reciproca corroborazione di intercettazioni, contesto relazionale, precedenti attività investigative e ulteriori riscontri oggettivi, purché l'apparato motivazionale renda comprensibile il percorso logico seguito.
- In tema di esigenze cautelari, l'attualità del pericolo di reiterazione non richiede la previsione di una specifica occasione prossima di commissione del reato, ma una prognosi concreta fondata su modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale, tanto più approfondita quanto più risalenti siano i fatti.
- La gravità del fatto, la presenza di precedenti specifici, l'assenza di lecite fonti di reddito e l'assenza di segnali di resipiscenza possono essere legittimamente considerati elementi idonei a fondare il pericolo attuale di recidiva e a giustificare la misura più grave, se sorretti da motivazione individualizzata.
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