Sentenza del 30/10/2023 n. 43778 - Corte di Cassazione
Penale tributario - Dichiarazione fraudolenta - Condanna - Fatture oggettivamente o soggettivamente inesistenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti erano imputati per reati tributari consistiti nell'indicazione, nelle dichiarazioni fiscali (imposte sui redditi e IVA), di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società "cartiera" (------) Srl. A.A. è stato altresì contestato per emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele, simulazione di reato e bancarotta fraudolenta documentale (per aver sottratto scritture contabili). B.B. e C.C., in qualità di legali rappresentanti di società utilizzatrici, sono stati ritenuti aver inserito nelle dichiarazioni somme riferite a fatture per operazioni inesistenti (importi specifici per gli anni 2014-2016). In appello i ricorrenti hanno dedotto, tra l'altro: errori motivazionali e travisamento delle prove (sostendo l'effettività di alcune prestazioni di sponsorizzazione), violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (contestata trasformazione da inesistenza totale ad inesistenza parziale / sovrafatturazione) e carenza del dolo specifico di evasione; infine A.A. ha lamentato vizi procedurali connessi al rigetto del concordato in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha confermato i principi già applicati in sede di merito: il reato di dichiarazione fraudolenta (art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) abbraccia sia le operazioni inesistenti oggettivamente (in tutto o in parte), sia quelle inesistenti soggettivamente e le ipotesi di sovrafatturazione qualitativa; quindi non vi è violazione del principio di correlazione laddove l'imputazione indicasse inesistenza totale e la condanna riguardi inesistenza parziale o sovrafatturazione. I giudici hanno ritenuto fondate le valutazioni di merito circa la natura della emittente come "società cartiera", la sproporzione tra controprestazioni e corrispettivi fatturati e gli altri indici di falsità. Esito pratico: conferma delle condanne e delle statuizioni civili/penali di merito (in primo e secondo grado): per A.A. pena di 3 anni di reclusione (più sanzioni accessorie fallimentari e interdizione), confermata anche la confisca diretta e per equivalente; per B.B. pena di 1 anno e 4 mesi; per C.C. pena di 1 anno. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (determinata dal giudice).
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 2
Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti comprende indifferentemente fatture relative ad operazioni inesistenti in senso oggettivo o soggettivo e sia inesistenza totale che parziale (inclusa la sovrafatturazione qualitativa).
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 1, lett. a)
Definisce le ipotesi di operazioni inesistenti come: non effettuate in tutto o in parte (oggettiva), corrispettivi o IVA indicati in misura superiore (sovrafatturazione), o riferite a soggetti diversi (soggettiva); tutte rilevanti penalmente.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 8
Norma applicata alla fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti (contestata ad A.A. in qualità di emittente).
Codice di procedura penale - art. 599-bis
Regola il "concordato" (richiesta di pena concordata) in appello; la Corte ha richiamato la giurisprudenza sul regime di ammissibilità e la modalità di esercizio del rimedio, ritenendo che la mancata citazione specifica dell'imputato dopo il rigetto non abbia leso i diritti di difesa nel caso concreto (procedimento celebrato in udienza pubblica e contraddittorio orale).
Codice di procedura penale - art. 602, comma 1-bis
art. 602, comma 1-bis c.p.p.
Norma citata in relazione all'obbligo di comunicazione alle parti dopo il rigetto del concordato in appello; la Corte ha rilevato che l'omessa citazione non era rilevante nel caso specifico perché il dibattimento si è svolto in forma pubblica e il contraddittorio era garantito.
Codice di procedura penale - art. 178, comma 1, lett. b) e c)
art. 178, comma 1, lett. b) e c. c.p.p.
Richiamato dalla difesa di A.A. in relazione a presunte nullità della sentenza; la Corte ha valutato tali eccezioni come generiche e non fondate.
Codice di procedura penale - art. 616
Articolo richiamato per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità (condanna al pagamento delle spese processuali e, se del caso, contributo alla Cassa delle Ammende).
Massime di principio
- Il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 punisce l'uso di fatture o documenti relativi ad operazioni inesistenti senza distinguere tra inesistenza oggettiva o soggettiva, né tra inesistenza totale o parziale: anche la sovrafatturazione qualitativa rientra nella fattispecie.
- Non costituisce violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza una conversione dell'accertamento da inesistenza totale a inesistenza parziale (o sovrafatturazione) quando il "nucleo" del fatto contestato - l'uso di fatture per operazioni inesistenti per ridurre l'imponibile - rimane lo stesso e non vi è mutamento radicale della fattispecie che pregiudichi la difesa.
- Il dolo specifico richiesto per il delitto di dichiarazione fraudolenta (finalità evasiva) può essere soddisfatto anche dal dolo eventuale: chi utilizza consapevolmente fatture per operazioni inesistenti accetta il rischio dell'evasione fiscale.
- In Cassazione sono difficilmente accolte censure dirette a una rinnovata valutazione del merito probatorio: questioni di fatto (esistenza della prestazione, congruità dei prezzi, valutazione dei testimoni, incidenza di materiali pubblicitari) sono tipicamente riservate ai giudici di merito e la loro impugnazione è spesso inammissibile o manifestamente infondata.
- Indicatori tipici utili a dimostrare l'inesistenza o la sovrafatturazione di prestazioni: natura di "società cartiera" dell'emittente, sproporzione marcata tra controprestazione documentata e prezzo fatturato, incongruenze documentali (materiale creato ad hoc, date non coincidenti), testimonianze contraddittorie e assenza di personale/strutture per fornire la prestazione.
- Sul piano processuale, la richiesta di concordato in appello e la sua eventuale trattazione in udienza pubblica impongono attenzione difensiva: è opportuno prevedere richieste subordinate in vista del possibile rigetto del concordato; la mancata citazione post-rigetto non sempre inficia il giudizio se il contraddittorio è stato comunque garantito.
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