Sentenza del 30/10/2023 n. 3032 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Litiscosorzio facoltativo tra Ente Creditore e Agente della riscossione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte d'appello ha ritenuto l'appello fondato: ha dichiarato nulla la sentenza impugnata per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa dell'Ente esattore (ADER), rimettendo la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. b) del DLgs 546/1992. Le spese di lite sono compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'appello è fondato sulla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore (ADE), richiesta dall'Agente della riscossione all'atto della costituzione in giudizio. La questione centrale è che il contribuente aveva impugnato la cartella deducendo la mancata notifica dell'atto di accertamento prodromico: in presenza di tale censura inerente il merito della pretesa impositiva, l'Agente della riscossione non dispone della documentazione necessaria e pertanto, se non vuole subire le conseguenze di una decisione sfavorevole, deve chiedere l'integrazione del contraddittorio chiamando in causa l'ente titolare del credito. La CTP aveva omesso di disporre l'integrazione nonostante la richiesta, ritenendo invece che l'Agente fosse direttamente onerato della prova della notifica.
Norme richiamate
DLgs 546/1992, art. 23
Prevede modalità di chiamata in causa e intervento nel processo tributario: l'Agente della riscossione può chiedere l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore secondo le forme previste.
Codice di procedura civile, art. 269
Regola la chiamata in causa e il chiamante deve formulare l'istanza al giudice; l'Agente può usare questa norma per chiamare l'ente creditore in giudizio.
Codice di procedura civile, art. 106
La richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di terzi rientra nel paradigma dell'art. 106 c.p.c.; la mancata autorizzazione è valutazione discrezionale del giudice di primo grado.
DLgs 546/1992, art. 59, comma 1, lett. b
Consente la declaratoria di nullità della decisione e la remissione della causa al primo giudice in caso di violazione del contraddittorio; è la norma applicata per rimettere la causa.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, es. sent. n. 4578/2018
La giurisprudenza afferma che il contribuente può impugnare indifferentemente la cartella contro l'ente impositore o l'agente della riscossione, ma riconosce altresì che l'agente può chiedere l'integrazione del contraddittorio se non ha la disponibilità degli atti prodromici.
Massime di principio
- Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento sia nei confronti dell'ente impositore sia dell'agente della riscossione: non sussiste un litisconsorzio necessario d'ufficio tra i due.
- Se la censura riguarda vizi degli atti prodromici (es. mancata notifica dell'accertamento), l'agente della riscossione che non ha la materialità degli atti deve attivarsi (chiedere l'integrazione del contraddittorio o chiamare l'ente) per non subire le conseguenze della lite.
- La richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore deve essere formulata esplicitamente dall'agente, preferibilmente già nell'atto di costituzione; il giudice di primo grado ha discrezionalità sull'autorizzazione ex art. 106 c.p.c.
- Il giudice non è tenuto ad integrare d'ufficio il contraddittorio: l'omessa integrazione a fronte di una richiesta esplicita può determinare la nullità della decisione e la rimessione del giudizio.
- Prassi consigliata per l'agente della riscossione: informare tempestivamente l'ente impositore della pendenza del giudizio e dei motivi dell'impugnazione, valutare e chiedere formalmente la chiamata in causa nelle forme previste (art. 23 DLgs 546/1992 e art. 269 c.p.c.) per preservare il diritto di difesa.
- In mancanza di integrazione del contraddittorio, le decisioni favorevoli al contribuente possono essere annullate in sede di gravame per violazione del diritto al contraddittorio dell'agente o dell'ente che avrebbe dovuto essere chiamato.
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