Cassazione Penale, Sentenza n. 39978/2025 del 11/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 18/06/2025 che aveva parzialmente annullato il decreto di convalida del sequestro limitatamente a due telefoni cellulari e confermato il sequestro della somma di euro 465.430,00 per il reato di ricettazione. Il ricorrente deduceva principalmente: (i) nullità assoluta e inutilizzabilità degli atti per violazione dell'art. 143 c.p.p. e mancata nomina di interprete (art. 178 lett. c), 191 c.p.p., art. 6 CEDU); (ii) nullità del verbale di sequestro per assenza di assistenza linguistica (artt. 143, 354, 356 c.p.p.); (iii) vizio di motivazione per mancata considerazione della mancata comprensione linguistica e per l'omessa nomina dell'interprete; (iv) contestazione della valutazione delle dichiarazioni rese dall'indagato e richiesta di dissequestro parziale per violazione del principio di proporzionalità e per carenza di prova dell'illiceità della somma; (v) plurime doglianze in punto di vizio di motivazione e mancanza di adeguata indicazione del reato presupposto e del fumus commissi delicti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come complessivamente infondato. Ha dichiarato inammissibili o non assorbibili alcune questioni sollevate per la prima volta in cassazione o non devolute con l'istanza di riesame e ha confermato i principi di diritto applicati dal Tribunale di Reggio Calabria. In particolare la Corte: (a) ha ribadito che l'obbligo di traduzione scritto previsto dall'art. 143 c.p.p. è limitato agli atti espressamente elencati dal comma 2 e che l'omessa traduzione del decreto di sequestro non determina automaticamente una nullità; (b) ha osservato che l'art. 143, comma 3, consente alla autorità di disporre la traduzione di "altri" atti ritenuti essenziali, ma la nomina di un interprete non è sempre necessaria se l'interlocuzione è avvenuta in una lingua conosciuta dall'indagato (nel caso di specie risulta che un operante parlava ottimo inglese e le operazioni si svolsero in inglese); (c) ha ritenuto che le censure relative alla valutazione di fatto delle dichiarazioni del ricorrente, alla proporzionalità del sequestro e alla sussistenza del fumus commissi delicti attengono a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità; (d) ha confermato che il Tribunale ha fornito motivazione adeguata sul fumus, desunto anche dalle dichiarazioni dell'indagato circa l'essere stato utilizzato per trasporto di denaro. Conseguentemente è stata confermata l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria: annullamento del vincolo sui due telefoni (provvedimento del tribunale a quo) e conferma del sequestro della somma di euro 465.430,00.
Norme richiamate
L'obbligo di traduzione scritta previsto dal comma 2 è tassativo e non comprende in via automatica il decreto di sequestro; il comma 3 ammette la traduzione di "altri" atti ritenuti essenziali, lasciando al giudice un apprezzamento caso per caso; l'omessa traduzione non determina necessariamente nullità assoluta se non vi è concreto pregiudizio e se l'indagato è stato messo nelle condizioni di comprendere gli atti (es. interlocuzione in lingua a lui nota).
Richiamato tra le norme relative alla redazione e utilizzabilità degli atti; la Corte ha valutato le censure sul piano della effettiva comprensione dell'indagato e del pregiudizio, non ritenendo la mera assenza di traduzione sufficiente a determinare nullità.
Richiamato nelle doglianze procedural-formali; la Corte non ha ravvisato conseguenze invalicabili per i provvedimenti impugnati alla luce della comunicazione effettiva in lingua conosciuta dall'indagato.
art. 6 CEDU
Il diritto a un equo processo e alla comprensione delle imputazioni è stato valutato in relazione alla effettiva possibilità dell'indagato di comprendere le operazioni (interlocuzione in inglese); l'assenza di traduzione scritta non è stata ritenuta, di per sé, una violazione dell'art. 6 trattandosi di atti non tassativamente inclusi nell'art. 143, comma 2.
Norma relativa alle nullità degli atti; la Corte ha osservato che la doglianza sulla nullità del verbale di sequestro per mancanza di interprete è stata sollevata in modo tardivo e che, in ogni caso, non risultava un pregiudizio concreto dato che la comunicazione si svolse in lingua nota all'indagato.
Richiamata in relazione alle nullità formali; la Corte ha sottolineato i limiti di invocazione della nullità e la necessità di dimostrare il conseguente pregiudizio alla difesa.
Richiamato in relazione al controllo giurisdizionale sul sequestro probatorio; la Corte ha ribadito che il sindacato in cassazione è limitato ai vizi di diritto e a gravi vizi della motivazione.
Norma che disciplina i presupposti e i limiti del sequestro probatorio; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza del fumus commissi delicti ai fini del sequestro.
Indicata come la via procedurale appropriata per istanze di dissequestro o per la revisione dell'entità del vincolo: richieste di dissequestro parziale devono essere rivolte al pubblico ministero o al giudice secondo questa norma, non alla Corte di Cassazione che giudica in sede di legittimità.
Sentenza Sez. U. n. 15069 del 26/10/2023 (Niecko)
La Corte di cassazione ha ritenuto che la pronuncia delle Sezioni Unite riguarda l'omessa traduzione/assistenza linguistica in relazione a provvedimenti cautelari personali e non si applica automaticamente ai verbali di polizia giudiziaria o ai decreti di sequestro; pertanto la citazione di quella sentenza non era idonea a sovvertire l'orientamento che limita l'obbligo di traduzione agli atti tassativamente elencati dall'art. 143, comma 2.
Massime di principio
- L'obbligo di traduzione scritto previsto dall'art. 143 c.p.p. è tassativo e riguarda gli atti elencati dal comma 2; l'omessa traduzione di atti non indicati non comporta automaticamente nullità assoluta.
- La nomina di un interprete e la traduzione degli atti possono essere necessarie se l'atto è ritenuto "essenziale" ai sensi del comma 3 dell'art. 143, ma la valutazione è rimessa all'autorità procedente caso per caso; va dimostrato un effettivo pregiudizio alla difesa per ottenere annullamento.
- Se la comunicazione operativa è avvenuta in una lingua conosciuta dall'indagato (anche mediante operante che parla quella lingua), la carenza di traduzione scritta perde rilevanza ai fini dell'invalidazione degli atti.
- Le censure che investono la valutazione della prova, l'attendibilità delle dichiarazioni, la proporzionalità del sequestro e la sussistenza del fumus commissi delicti sono in gran parte questioni di merito e non sindacabili in sede di legittimità salvo vizi di legge o grave carenza motivazionale.
- Per ottenere il dissequestro (o un dissequestro parziale) la via procedurale corretta è l'istanza al pubblico ministero o al giudice (art. 323 c.p.p.), non il ricorso per cassazione; le impugnazioni in cassazione devono attenere a vizi di diritto o a gravi vizi motivazionali.
- Le sentenze delle Sezioni Unite possono avere portata specifica e non possono essere automaticamente estese a situazioni differenti (ad esempio misure personali vs. sequestri probatori): verificare sempre l'ambito di applicazione della giurisprudenza richiamata.
- Le eccezioni sulla mancata traduzione o assistenza linguistica vanno sollevate tempestivamente e nelle sedi opportune (riesame), altrimenti possono essere dichiarate inammissibili in cassazione.
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