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Sentenza

Sentenza n. 5390/2026 - Roma, Sezione 3T

PER L'ESECUZIONE Del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 588/2024 pubbl. il 10/04/2024 Tribunale di Tivoli resa all'esito del giudizio RG n. 449/2024, dal Giudice dott.ssa Mariscotti, notificata dapprima in data 11/04/2024, passata in giudicato e, ai fini dell'esecuzione, notificata nuovamente alle parti in data 31/01/2025.

Giustizia amministrativa202511235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente, di una sentenza del Tribunale di Tivoli relativa al pagamento di una somma

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Tivoli. Nel corso del giudizio ha dichiarato che l'Amministrazione aveva accreditato la somma dovuta in esecuzione della sentenza, chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l'intervenuto pagamento della somma oggetto della sentenza avesse integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Quanto alle spese, ha disposto una compensazione parziale, considerato che l'Amministrazione aveva eseguito la sentenza dopo la proposizione del ricorso, e ha posto la restante parte a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza, liquidandola in complessivi 300 euro oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale pagamento della somma dovuta in esecuzione del giudicato, intervenuto nel corso del processo, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'Amministrazione adempie al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso, la cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo un criterio combinato: parziale compensazione per l'adempimento sopravvenuto e condanna dell'Amministrazione per la parte residua in applicazione della soccombenza virtuale o sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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