Ordinanza n. 284/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento - del provvedimento di accertamento del credito prot. AGEA.-OMISSIS-; - della relativa intimazione di pagamento prot. AGEA.-OMISSIS-; - del provvedimento cautelare ex art. 33 d.lgs. 228/2001 prot. n. -OMISSIS-; - di ogni eventuale ulteriore provvedimento, ad oggi sconosciuto, di interdizione delle autorizzazioni, rilasci, concessioni ed erogazioni, blocco informatico; - ove occorra, del provvedimento con cui è stata disposta l’iscrizione del ricorrente nel registro dei debitori dell’AGEA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di accertamento del credito, intimazione di pagamento, provvedimento cautelare ex art. 33 d.lgs. 228/2001 e ulteriori misure di interdizione, blocco informatico e iscrizione nel registro dei debitori AGEA
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui AGEA ha accertato un credito nei suoi confronti, intimato il pagamento e adottato una misura cautelare ai sensi dell’art. 33 d.lgs. 228/2001, deducendo altresì l’esistenza di ulteriori atti non conosciuti di interdizione di autorizzazioni, rilasci, concessioni ed erogazioni, blocco informatico e iscrizione nel registro dei debitori. Ai fini della decisione, il TAR aveva già disposto con ordinanza n. 187/2025 che AGEA fornisse chiarimenti documentati sulla vicenda. L’amministrazione non ha adempiuto tempestivamente all’ordine istruttorio: si è costituita soltanto il 22 dicembre 2025 e ha depositato il 29 dicembre 2025 una memoria limitata, in sostanza, a ripercorrere i fatti già esposti negli atti impugnati. Il giudice ha ritenuto necessari ulteriori chiarimenti, in particolare sulla titolarità delle particelle oggetto delle domande di aiuto, sull’eventuale comproprietà del ricorrente e di altri soggetti in forza di un contratto del 2014 successivamente prorogato, sull’eventuale passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione di uno dei soggetti indicati nel provvedimento AGEA come concorrente nel reato e sulla rilevanza di tale assoluzione nel contenzioso amministrativo, anche mediante l’eventuale adozione di ulteriori atti da parte di AGEA.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha reiterato l’ordine istruttorio già impartito con l’ordinanza n. 187/2025, imponendo ad AGEA di fornire, entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione di parte se anteriore, chiarimenti specifici e documentati: a) sulla proprietà o comproprietà delle particelle interessate dalle domande di aiuto; b) sul passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione relativa ai capi di imputazione indicati; c) sulla considerazione degli effetti di tale sentenza nel procedimento e sull’eventuale emissione di ulteriori atti. Il giudice ha avvertito che l’eventuale inosservanza del nuovo termine potrà condurre alla desunzione di argomenti di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza in ordine a eventuali reati connessi all’inosservanza. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 9 luglio 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa del provvedimento cautelare impugnato; l’ordinanza non ne definisce nel merito l’interpretazione.
Il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento processuale della parte che non ottempera a un ordine istruttorio; il TAR ha prospettato l’applicazione di tale conseguenza in caso di ulteriore inosservanza di AGEA.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi quando ciò sia necessario a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione non ottempera a un ordine istruttorio del giudice amministrativo e si limita a riprodurre quanto già contenuto negli atti impugnati, il giudice può reiterare l’ordine, specificando gli accertamenti e i documenti necessari per la decisione e assegnando un nuovo termine per adempiere.
- L’inosservanza di un ordine istruttorio può consentire al giudice amministrativo di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., senza che ciò determini automaticamente la definizione del merito della controversia.
- La verifica della titolarità delle particelle cui si riferiscono domande di aiuto pubblico e della rilevanza di una sentenza penale assolutoria, anche quanto al suo eventuale passaggio in giudicato, costituisce accertamento istruttorio pertinente quando gli atti di recupero amministrativo si fondano su tali circostanze.
- Il giudice amministrativo può prospettare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica qualora l’amministrazione persista nell’inosservanza di un ordine istruttorio, per le eventuali valutazioni penali di competenza.
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