Cassazione Penale, Ordinanza n. 08369/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello che l'aveva ritenuta responsabile del delitto di truffa. Nei primi tre motivi sosteneva, in sostanza, che la ricostruzione dei fatti posta a base dell'affermazione di responsabilità fosse erronea e chiedeva una diversa lettura del compendio probatorio; la Corte di cassazione ha rilevato che tali censure miravano a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione della decisione di merito ritenuta logica e completa nel descrivere il concreto coinvolgimento dell'imputata. Con il quarto e il quinto motivo lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto; con il sesto contestava il trattamento sanzionatorio applicato in primo grado, sostenendo che la pena fosse eccessiva o mal motivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non deducibili in sede di legittimità le censure che chiedevano una diversa valutazione dei fatti e delle prove, ha giudicato manifestamente infondate le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto, valorizzando la modalità della condotta, l'assenza di resipiscenza e i precedenti specifici, e ha reputato infondata anche la censura sul trattamento sanzionatorio, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e la congrua motivazione resa sul punto. Ne è derivata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice posta a base dell'affermazione di responsabilità per truffa, non oggetto di rivalutazione in cassazione quanto alla ricostruzione del fatto.
Le attenuanti generiche possono essere negate quando la motivazione valorizzi le modalità della condotta, la mancanza di resipiscenza e i precedenti specifici dell'imputato.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di modalità della condotta non lievi, assenza di resipiscenza e abitualità desumibile da precedenti specifici.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel rispetto dei criteri legali di commisurazione.
La graduazione della pena deve essere motivata in relazione ai criteri di gravità del reato e capacità a delinquere, con riferimento agli elementi concreti del caso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logicamente e giuridicamente adeguata sulla ricostruzione dei fatti e sulla responsabilità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da elementi concreti quali le modalità della condotta, la mancanza di resipiscenza e i precedenti penali specifici dell'imputato.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta, valutata nel suo complesso, non presenti caratteri di marginalità e risulti connotata da abitualità o da indici negativi di non occasionalità.
- La graduazione della pena, compresa la fissazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione dei criteri legali di commisurazione.
- Una motivazione che dia conto dell'entità del profitto e del danno e della prossimità della pena al minimo edittale è idonea a sorreggere il trattamento sanzionatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08245/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08246/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08247/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08249/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08259/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08260/2026 del 03/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →