Sentenza del 26/10/2015 n. 1656 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Statuto del contribuente - termine per l'emissione dell'avviso di accertamento - inosservanza - accertamento emesso anticipatamente al sessantesimo giorno - illegittimità - sussiste Statuto del contribuente - termine per l'emissione dell'avviso di accertamento - natura - principio generale dell'ordinamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), poiché l'avviso di accertamento è stato emesso prima che fossero trascorsi sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni di accesso, ispezione o verifica. Il termine è previsto per consentire al contribuente di formulare osservazioni e richieste e per garantire un effettivo contraddittorio procedimentale, salvo la presenza di specifiche ragioni di urgenza.
La decisione
La sentenza afferma che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni comporta, di per sé, l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso anticipatamente, salvo che l'Amministrazione dimostri specifiche ragioni di urgenza. Il termine decorre dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni ed è qualificato come garanzia del contraddittorio e come espressione dei principi di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente. Pertanto, in assenza di urgenza adeguatamente motivata, prevale la posizione del contribuente.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento decorre dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.
La norma tutela il pieno esercizio del contraddittorio procedimentale. L'avviso emesso prima della scadenza del termine è illegittimo, salvo specifiche ragioni di urgenza, che devono giustificare l'anticipazione.
Principi costituzionali di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente
Il termine dilatorio è considerato espressione di principi generali dell'ordinamento e serve a favorire un esercizio più corretto, trasparente ed efficace della potestà impositiva.
Massime di principio
- Quando un accertamento deriva da accessi, ispezioni o verifiche svolti nei locali del contribuente, occorre verificare la data di consegna del processo verbale di chiusura e confrontarla con la data di emissione dell'avviso.
- L'Amministrazione deve normalmente attendere sessanta giorni dal rilascio del verbale prima di emettere l'avviso di accertamento.
- L'emissione anticipata dell'atto determina, in linea generale, la sua illegittimità senza che il contribuente debba dimostrare uno specifico pregiudizio derivante dalla compressione del contraddittorio.
- L'anticipazione è possibile solo in presenza di specifiche ragioni di urgenza, che devono essere concrete, effettive e adeguatamente indicate e motivate dall'Amministrazione.
- La regola riguarda il termine decorrente dalla chiusura delle operazioni di verifica e non necessariamente ogni forma di accertamento non preceduta da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente.
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