Sentenza del 26/10/2015 n. 399 - Comm. Trib. Prov. Como
ACCERTAMENTO - Denuncia penale - Raddoppio dei termini di accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che il raddoppio dei termini non costituisce una proroga del termine ordinario, ma un autonomo termine previsto direttamente dalla legge. Esso deriva dal fatto oggettivo che la violazione accertata comporti l'obbligo di denuncia penale. Pertanto, non è necessario che la denuncia sia stata effettivamente presentata né che sia stata esercitata l'azione penale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità del raddoppio dei termini ordinari di decadenza per l'accertamento fiscale ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972. Il raddoppio opera quando, nell'esercizio delle proprie funzioni, il pubblico ufficiale rileva fatti per i quali sussiste l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., con riferimento a uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Prevede il raddoppio dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi quando emergono violazioni che comportano l'obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000.
Art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Prevede il raddoppio dei termini di accertamento in materia di IVA nelle medesime ipotesi di violazioni penalmente rilevanti.
Art. 331 c.p.p.
Impone ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio l'obbligo di denunciare i reati perseguibili d'ufficio conosciuti nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.
D.lgs. n. 74/2000
Individua i principali reati tributari ai quali deve riferirsi la violazione affinché possa operare il raddoppio dei termini.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini può operare sulla base della sussistenza obiettiva dei presupposti per la denuncia penale, senza che sia indispensabile la presentazione effettiva della denuncia.
- Non è necessario che il procedimento penale si concluda con l'esercizio dell'azione penale o con una condanna: rileva la potenziale rilevanza penale dei fatti al momento dell'accertamento.
- Il raddoppio non va considerato una semplice proroga del termine ordinario, ma un autonomo termine legale applicabile quando la violazione integra, almeno astrattamente, un reato tributario.
- In una situazione analoga, occorre verificare concretamente se i fatti accertati presentino gli elementi richiesti da una fattispecie del d.lgs. n. 74/2000 e se, in base a tali fatti, sussistesse l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
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