Sentenza del 26/10/2015 n. 1071 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IRAP - reddito di lavoro autonomo - incarichi societari - autonoma organizzazione - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso l'assoggettamento automatico a IRAP dei compensi derivanti dagli incarichi di sindaco e revisore. L'imposta può essere applicata solo se il professionista si avvale di un'autonoma organizzazione dotata di una struttura complessa, propria e prevalente rispetto all'apporto personale e intellettuale. In assenza di tale organizzazione, l'attività non integra il presupposto impositivo IRAP.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'assoggettamento a IRAP dei redditi derivanti dallo svolgimento di incarichi societari di sindaco e revisore, sostenendo che tali attività, in quanto prevalentemente personali e intellettuali, non integrano di per sé il presupposto dell'autonoma organizzazione. L'imposta sarebbe dovuta soltanto in presenza di una struttura organizzativa propria, complessa e significativamente prevalente rispetto all'attività professionale personale.
Norme richiamate
IRAP – presupposto dell'autonoma organizzazione
L'esercizio abituale di un'attività professionale è soggetto a IRAP solo quando il professionista si avvale di un'autonoma organizzazione. La mera natura professionale dell'attività o il semplice svolgimento di incarichi di sindaco e revisore non sono sufficienti.
Massime di principio
- I compensi derivanti da incarichi di sindaco, revisore o altri incarichi societari non sono automaticamente soggetti a IRAP.
- Per applicare l'IRAP occorre verificare concretamente l'esistenza di una struttura organizzativa propria del professionista, non limitandosi alla natura dell'incarico.
- L'autonoma organizzazione deve avere consistenza e complessità apprezzabili ed essere prevalente rispetto all'attività personale e intellettuale del professionista.
- L'utilizzo di strumenti e collaborazioni meramente accessori o non eccedenti il minimo necessario allo svolgimento dell'attività non dimostra, da solo, l'esistenza del presupposto IRAP.
- La valutazione deve essere effettuata caso per caso, considerando personale impiegato, beni strumentali, struttura e modalità concrete di esercizio dell'attività.
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