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Sentenza

Sentenza del 26/10/2015 n. 1611 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società contestavano gli avvisi di accertamento, di rettifica e l'atto sanzionatorio relativi all'importazione, dichiarata di origine malese, di viti, dadi e bulloni in realtà provenienti dalla Cina. Sostenevano che, alla data dell'importazione del 27 gennaio 2010, il dazio antidumping riguardasse soltanto i prodotti originari della Cina e non quelli provenienti dalla Malesia, che il successivo regolamento estensivo non potesse avere efficacia retroattiva, che mancassero adeguate motivazione e prova per la revisione dell'accertamento e che non sussistessero responsabilità solidale, dolo o colpa ai fini delle sanzioni. L'Ufficio sosteneva invece che non si trattasse di applicazione retroattiva del dazio alla Malesia, bensì di accertamento dell'elusione realizzata mediante il transito e il trasbordo di merce cinese in una zona franca malese, senza alcuna trasformazione idonea a modificarne l'origine.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia aveva inizialmente accolto i ricorsi, ritenendo non applicabile retroattivamente il dazio antidumping alle importazioni effettuate prima del regolamento del 2010 e del successivo regolamento estensivo. In appello, tuttavia, il Collegio ha accolto il gravame dell'Ufficio e riformato integralmente la sentenza. È stato accertato, sulla base della documentazione doganale e delle indagini OLAF, che la merce era di origine cinese, aveva sostato nella zona franca malese per circa 24 ore ed era stata soltanto trasbordata, senza lavorazioni o trasformazioni. La sosta e il trasbordo non hanno quindi determinato una nuova origine malese, ma hanno costituito un comportamento elusivo volto a evitare il dazio antidumping applicabile ai prodotti cinesi. Sono stati dichiarati legittimi tutti gli atti impugnati, confermata la responsabilità solidale di V.E. e C.T.S. e ritenute legittime le sanzioni, fondate su un comportamento doloso. Le società sono state inoltre condannate in solido alle spese di entrambi i gradi, liquidate complessivamente in 4.500 euro.

Norme richiamate

  • Regolamento CE n. 91/2009

    Regolamento istitutivo del dazio antidumping sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese

    Il Collegio ha ritenuto che la pretesa doganale fosse fondata su questo regolamento, applicabile ai prodotti effettivamente originari della Cina, e non sul successivo regolamento che estendeva il dazio alle importazioni provenienti dalla Malesia.

  • Regolamento UE n. 966/2010

    Regolamento che istituì l'inchiesta sull'eventuale elusione attraverso la Malesia e impose la registrazione delle importazioni

    La sentenza ha ritenuto fuorviante fondare la decisione sulla sua efficacia temporale, poiché l'accertamento non era basato sull'applicazione retroattiva di tale regolamento, ma sulla reale origine cinese della merce e sull'elusione del dazio.

  • Regolamento UE n. 723/2011

    Regolamento che estese il dazio antidumping alle importazioni provenienti dalla Malesia

    Non è stato considerato il fondamento diretto della pretesa impositiva; il Collegio ha escluso che fosse necessario applicarlo retroattivamente, avendo accertato che la merce restava originaria della Cina.

  • Art. 37-bis del DPR n. 600/1973

    Il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto di strumenti giuridici idonei a ottenere un risparmio fiscale

    La disposizione è stata richiamata quale espressione del principio generale antielusivo: operazioni formalmente lecite, ma prive di apprezzabili ragioni economiche diverse dal risparmio d'imposta e dirette ad aggirare il regime fiscale, possono essere disconosciute.

  • Art. 303 del TULD

    Sanzione per infedele dichiarazione in dogana

    La sanzione è stata ritenuta applicabile perché la dichiarazione dell'origine malese è stata considerata mendace e inserita in un comportamento doloso volto a evitare i dazi dovuti.

  • Art. 220 del Codice Doganale Comunitario

    La censura relativa all'asserita mancanza dei presupposti per la revisione dell'accertamento non è stata accolta, poiché l'Amministrazione aveva documentato adeguatamente l'origine cinese e l'elusione mediante gli atti dell'OLAF e la documentazione doganale.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 30055 e n. 30056 del 23 dicembre 2008

    Il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei a ottenere un risparmio fiscale

    Le sentenze sono richiamate a sostegno dell'esistenza di un principio generale antielusivo applicabile anche in assenza di una specifica norma antiabuso.

  • Cassazione, sentenze n. 25734/2008 e n. 8772/2008

    Vi è abuso del diritto qualora il perseguimento di un vantaggio fiscale costituisca lo scopo essenziale di un'operazione

    Il contribuente deve dimostrare l'esistenza di ragioni economiche effettive, alternative o concorrenti rispetto al vantaggio fiscale, purché non marginali o meramente teoriche.

Massime di principio

  • Per determinare l'origine doganale di una merce conta la realtà delle lavorazioni e delle trasformazioni effettuate, non il semplice transito, deposito o trasbordo in un Paese terzo.
  • Il passaggio della merce attraverso una zona franca non attribuisce automaticamente l'origine del Paese in cui si trova: occorre una trasformazione sostanziale conforme alle regole di origine.
  • L'Amministrazione può contestare un'operazione come elusiva quando una struttura formalmente idonea a beneficiare di un'esenzione è utilizzata principalmente per aggirare un dazio o un altro obbligo fiscale.
  • L'accertamento può basarsi su indagini e informazioni provenienti da organismi europei come l'OLAF, purché tali elementi siano richiamati e messi a disposizione del contribuente in modo sufficiente a consentire la difesa.
  • La responsabilità può essere estesa in solido all'importatore e allo spedizioniere doganale quando entrambi abbiano partecipato consapevolmente alla dichiarazione inesatta o al meccanismo elusivo.
  • Una dichiarazione inesatta sull'origine della merce può comportare non solo il recupero dei dazi e dell'IVA, ma anche sanzioni, soprattutto quando il comportamento risulti doloso o consapevolmente finalizzato al risparmio fiscale.
  • La contestazione della retroattività di un regolamento antidumping non è decisiva se l'accertamento dimostra che il dazio era già dovuto in ragione della reale origine della merce e che il passaggio nel Paese terzo era solo apparente.

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