Sentenza del 26/10/2015 n. 575 - Comm. Trib. Prov. Varese
Transfer pricing - Natura antielusiva - Sussiste - Onere della prova del vantaggio tributario - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento alle operazioni tra una società italiana e consociate estere. Il punto centrale è stabilire su chi gravi l'onere di provare i presupposti della rettifica e, in particolare, l'esistenza di un vantaggio tributario derivante dalla diversa fiscalità tra l'Italia e gli Stati esteri coinvolti, nonché la difformità tra i prezzi applicati e il valore normale di mercato.
La decisione
La sentenza afferma che la disciplina sul transfer pricing ha natura antielusiva. Di conseguenza, spetta all'Amministrazione finanziaria provare i presupposti della rettifica. In via preliminare, l'Amministrazione deve accertare l'effettiva differenza tra i regimi fiscali italiano ed esteri e il conseguente vantaggio tributario; successivamente deve dimostrare, mediante una comparazione fondata su dati oggettivi di mercato, che i prezzi praticati siano diversi dal valore normale. In assenza di tali dimostrazioni, la rettifica non può ritenersi adeguatamente giustificata.
Norme richiamate
Disciplina italiana sui prezzi di trasferimento
La disciplina è interpretata come avente natura antielusiva; pertanto l'Amministrazione finanziaria deve provare sia il presupposto del vantaggio tributario sia la non conformità dei prezzi al valore normale.
Direttive e linee guida OCSE in materia di transfer pricing
Anche secondo i principi OCSE, la rettifica richiede una comparazione oggettiva con condizioni e prezzi riscontrabili sul mercato e non può basarsi su presunzioni prive di adeguato riscontro.
Massime di principio
- Quando una rettifica fiscale ha finalità antielusiva, l'Amministrazione non può limitarsi a rilevare che le operazioni sono avvenute tra società collegate: deve dimostrare concretamente i presupposti dell'elusione o del vantaggio fiscale.
- Nel transfer pricing, occorre verificare prima l'esistenza di una differenza significativa tra i regimi fiscali degli Stati coinvolti e il relativo vantaggio tributario; solo dopo tale verifica è possibile procedere alla valutazione dei prezzi.
- La non conformità del prezzo deve essere dimostrata attraverso un confronto con il valore normale o con condizioni di mercato, utilizzando dati oggettivi, comparabili e verificabili.
- In mancanza di una prova completa sia del vantaggio fiscale sia dello scostamento dai valori di mercato, la rettifica può essere contestata dal contribuente.
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