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Sentenza

Sentenza del 26/10/2015 n. 1117 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

ACCERTAMENTO IMPOSTE - Scissione parziale - Responsabilità solidale e illimitata di tutte le società partecipanti alla scissione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Chieti che aveva annullato la cartella di pagamento relativa a imposte dirette, IRAP, IRES e IVA per l'anno 2007, emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione modello Unico/2008 e del recupero di crediti d'imposta ritenuti indebitamente utilizzati. Il motivo principale riguardava la responsabilità della società beneficiaria, nell'ambito di una scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione. La contribuente sosteneva che la responsabilità dovesse essere limitata al valore effettivo del patrimonio netto trasferito, ai sensi degli artt. 2506-bis e 2506-quater c.c., e contestava inoltre la riconducibilità del debito al fondo di accantonamento previsto nel progetto di scissione.

La decisione

La Commissione ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello per omessa notifica a Equitalia, ritenendo comunque perfezionata la notifica e superata ogni questione dalla costituzione dell'agente della riscossione. Ha inoltre ritenuto che la cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, relativa a imposte dichiarate e non versate, non necessitasse di una motivazione ulteriore rispetto ai dati della dichiarazione. Nel merito, ha stabilito che, per i debiti fiscali anteriori alla scissione parziale, tutte le società partecipanti rispondono solidalmente e illimitatamente, senza il limite del patrimonio netto trasferito previsto per le obbligazioni civili. L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato quindi accolto, la cartella di pagamento è stata confermata e la società appellata è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 2.000 euro per ciascuna parte processuale.

Norme richiamate

  • Art. 173, comma 13, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione rispondono solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti alla scissione.

    La norma introduce, per i debiti tributari, una responsabilità solidale e illimitata di tutte le società coinvolte nella scissione, senza applicare il limite del patrimonio netto assegnato o rimasto.

  • Art. 15, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Le società partecipanti alla scissione sono solidalmente e illimitatamente responsabili per le somme dovute in conseguenza delle violazioni tributarie commesse dalla società scissa.

    La disposizione conferma, per le sanzioni e gli altri importi derivanti da violazioni tributarie, la responsabilità solidale e illimitata di tutte le società partecipanti alla scissione.

  • Artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, codice civile

    Ciascuna società partecipante risponde dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto.

    Tali norme disciplinano la responsabilità per le obbligazioni civili e prevedono un limite patrimoniale. Il limite non si applica ai debiti fiscali, soggetti alla disciplina speciale del TUIR e del D.Lgs. n. 472/1997.

  • Art. 36-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni.

    La cartella emessa per recuperare imposte dichiarate dal contribuente e non versate, in assenza di contestazioni interpretative o di incertezze rilevanti, non richiede una motivazione analitica ulteriore.

  • Art. 2506-quater, comma 3, codice civile

    Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

    Il limite di responsabilità previsto dalla norma opera per i debiti di natura civile, ma viene derogato dalla disciplina speciale applicabile ai debiti tributari anteriori alla scissione.

  • Cass. civ., sez. III, sent. n. 15088/2001

    La responsabilità solidale delle società partecipanti alla scissione per le obbligazioni civili è soggetta ai limiti patrimoniali stabiliti dal codice civile, diversamente dalla responsabilità fiscale.

  • Cass. civ., sent. n. 13059/2015

    È stato ribadito il principio secondo cui, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi anteriori alla scissione, tutte le società partecipanti rispondono solidalmente e illimitatamente.

  • Cass. civ., sent. n. 27455/2013

    La cartella di pagamento emessa per il recupero di imposte dichiarate e non versate non necessita di una motivazione autonoma quando la pretesa deriva direttamente dalla dichiarazione del contribuente e non sussistono incertezze interpretative.

Massime di principio

  • In caso di scissione parziale, i debiti fiscali della società scissa riferiti a periodi anteriori all'operazione possono essere richiesti integralmente a qualsiasi società partecipante, inclusa una beneficiaria, senza il limite del patrimonio netto trasferito.
  • Il limite di responsabilità previsto dal codice civile per le obbligazioni civili non si applica automaticamente ai debiti tributari, per i quali prevale la disciplina speciale fiscale.
  • L'esistenza di un fondo di accantonamento nel progetto di scissione non costituisce necessariamente l'unico fondamento della responsabilità fiscale: la responsabilità deriva direttamente dalla legge speciale.
  • Per contestare efficacemente una cartella da controllo automatizzato occorre dimostrare errori nei dati dichiarati, nei versamenti o nella liquidazione; la mera contestazione generica della motivazione può non essere sufficiente.
  • La società chiamata a pagare il debito fiscale conserva, in linea generale, la possibilità di esercitare il regresso nei confronti delle altre società coobbligate secondo i rapporti interni e gli accordi dell'operazione.

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