Cassazione Penale, Ordinanza n. 36912/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ravvisando la mancanza di specificità del motivo ai sensi degli artt. 581 e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 15 luglio 2025, deducendo con un unico motivo la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul giudizio di responsabilità. La Corte ha ritenuto la censura generica: rispetto alla motivazione impugnata, logicamente corretta, il ricorso non indicava gli elementi posti a fondamento della doglianza e non permetteva di individuare i rilievi sottoposti al sindacato di legittimità. Il testo non specifica il reato contestato né la pena inflitta in appello.
Norme richiamate
l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità dell'imputato, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato
Il motivo d'impugnazione deve esporre in modo specifico gli elementi sui quali si fonda la censura e consentire al giudice di individuare i rilievi rivolti alla decisione.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità
La specificità richiede sia l'indicazione determinata delle doglianze sia la loro correlazione con le ragioni della decisione impugnata; l'omessa considerazione di queste ultime determina l'inammissibilità.
Massime di principio
- Un motivo di impugnazione è generico non soltanto quando è formulato in termini indeterminati, ma anche quando non si confronta con le ragioni argomentate della decisione impugnata.
- La censura deve indicare gli elementi che la sostengono e confrontarsi con le esplicitazioni del giudice censurato, così da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi e svolgere il proprio sindacato; la mancanza di specificità comporta l'inammissibilità.
Come è indicizzato
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