Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2475/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado in materia di valutazione dei titoli dichiarati in una procedura concorsuale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero ha appellato la sentenza del TAR Lazio e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Nell’appello è stata sollevata anche una questione di competenza territoriale, ritenuta dal Consiglio di Stato trattabile con il merito. La controversia riguarda la valutazione dei titoli di merito in una procedura concorsuale: l’istante aveva indicato nella domanda esclusivamente il titolo di accesso, senza dichiarare ulteriori titoli. Il Ministero ha sostenuto che non vi fossero elementi equivoci, incerti o contraddittori nella domanda tali da giustificare una regolarizzazione e che l’indicazione di ulteriori titoli in altre procedure concorsuali svolte presso il medesimo Ministero fosse irrilevante. L’appello ha dedotto il contrasto della sentenza con i principi di perentorietà del termine di presentazione delle domande e di par condicio tra i concorrenti, nonché con la clausola del bando secondo cui la commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione. La successiva indicazione dei titoli è stata qualificata non come regolarizzazione, ma come integrazione postuma della domanda, non consentita.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare del Ministero e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR. In sede di fumus boni iuris, ha ritenuto che la decisione appellata sembrasse in contrasto con i principi che regolano le procedure concorsuali: l’amministrazione non può valutare titoli non dichiarati nella domanda, anche se effettivamente posseduti, quando il bando prevede che siano valutati esclusivamente i titoli dichiarati. La loro indicazione dopo la scadenza del termine comporterebbe un’integrazione postuma della domanda, incompatibile con la perentorietà dei termini e con la par condicio dei concorrenti. Il fatto che gli stessi titoli fossero stati indicati in altre procedure concorsuali presso il medesimo Ministero non è stato ritenuto rilevante. Quanto al periculum in mora, la sospensione è stata reputata necessaria per evitare effetti irreversibili sulla procedura e sulle posizioni degli altri partecipanti, anche in considerazione del numero dei candidati coinvolti, nonché un grave pregiudizio all’interesse pubblico alla corretta gestione del reclutamento. È stata fissata l’udienza pubblica del 10 dicembre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello.

  • art. 95 c.p.a.

    Non citato espressamente nel testo; nessuna interpretazione da riportare.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, quando il bando stabilisce che la commissione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, l’amministrazione non può valutare titoli non dichiarati entro il termine di presentazione, anche se il candidato li possiede effettivamente.
  • L’indicazione di titoli dopo la scadenza del termine per presentare la domanda costituisce un’integrazione postuma della domanda e non una mera regolarizzazione, quando la domanda originaria non presenta elementi equivoci, incerti o contraddittori che possano aver indotto in errore la commissione.
  • La possibilità di regolarizzare una domanda concorsuale non può essere utilizzata per consentire l’introduzione tardiva di nuovi titoli, poiché ciò viola la perentorietà del termine di presentazione e la par condicio tra i candidati.
  • L’indicazione dei medesimi titoli in altre procedure concorsuali presso la stessa amministrazione non consente, di per sé, alla commissione di valutarli nella procedura in cui non siano stati dichiarati nella domanda.
  • In sede cautelare d’appello, l’esecutività di una sentenza che incide su una procedura concorsuale può essere sospesa quando la sua esecuzione rischi di produrre effetti irreversibili sulla procedura, sugli altri partecipanti e sull’interesse pubblico alla corretta gestione del reclutamento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblicaSoccorso istruttorioTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.