Cassazione Penale, Ordinanza n. 32990/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che lo aveva condannato per i reati indicati come previsti dagli artt. 340 e 337 c.p. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito e, inoltre, generico, in quanto non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma richiamata solo come base della condanna già pronunciata nei gradi di merito; dal testo non emerge ulteriore interpretazione della Corte.
Norma richiamata solo come base della condanna già pronunciata nei gradi di merito; dal testo non emerge ulteriore interpretazione della Corte.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è dedotta come oggetto del motivo di ricorso; la Corte non entra nel merito perché ritiene la censura inammissibile per genericità e riproposizione di questioni già valutate.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già adeguatamente scrutinare dai giudici di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto deve essere specifica e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito; una censura meramente generica non consente il vaglio di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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