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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10426/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 27/09/2024 con cui il Tribunale di Padova ha rigettato l'eccezione di incompatibilità del giudice ex art. 34 cod. proc. pen. Sostengono che in sede di udienza preliminare e poi in udienza dibattimentale i difensori avevano proposto istanze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. limitatamente al capo 2 (violazione dell'art. 73 DPR 309/1990), senza il consenso del PM; successivamente, in fase di questioni preliminari dopo il rinvio a giudizio, il Tribunale acquisì l'intero fascicolo del PM per valutare le proposte e verificare l'eventuale insussistenza del reato associativo (capo 1). I ricorrenti deducono che, acquisendo ed esaminando gli atti di indagine, il giudice ha avuto conoscenza di elementi istruttori e ha espresso valutazioni di merito (escludendo l'insussistenza del reato associativo ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.), determinando una causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. e violando i principi di imparzialità e terzietà del giudice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché l'ordinanza impugnata è un provvedimento endoprocessuale non autonomamente impugnabile: secondo la Corte, l'atto avrebbe dovuto essere impugnato congiuntamente alla sentenza ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ravvisando profili di colpa nella scelta di impugnare l'ordinanza. Decisione resa all'udienza del 23 gennaio 2025.

Norme richiamate

  • art. 34 cod. proc. pen.

    I ricorrenti invocavano l'incompatibilità del giudice in base a questa norma; la Corte non ha però deciso sul merito dell'incompatibilità perché ha ritenuto l'atto non autonomamente impugnabile e ha dichiarato il ricorso inammissibile.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento alla procedura di applicazione della pena (patteggiamento) proposta dai difensori per il solo capo 2; il Tribunale aveva valutato tale proposta acquisendo il fascicolo del PM, ma la Cassazione non ha esaminato la questione sostanziale sulla compatibilità del giudice.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal Tribunale nel valutare l'eventuale insussistenza del reato (in particolare riguardo al capo 1, reato associativo); la Corte ha riportato che il Tribunale non ha ritenuto evidente l'insussistenza del reato ai sensi di questa disposizione.

  • art. 586 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse un provvedimento endoprocessuale e che la relativa impugnazione dovesse essere esercitata congiuntamente alla sentenza ai sensi di questa norma; perciò il ricorso è inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'adozione di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso infondato o inammissibile; la Corte ha applicato questa disposizione per condannare i ricorrenti al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo ravvisabili profili di colpa.

  • art. 73 DPR 309/1990

    Capo di imputazione (spaccio/attività di sostanze stupefacenti) oggetto della proposta di applicazione della pena per il solo capo 2; la norma è richiamata come fatto materiale, non oggetto di decisone della Corte di Cassazione sul merito.

  • art. 74 DPR 309/1990

    Riguarda il reato associativo in materia di stupefacenti, posto al capo 1; il Tribunale ha ritenuto non evidente l'insussistenza di tale reato, ma la Corte non ha esaminato la questione di merito.

Massime di principio

  • Un'ordinanza endoprocessuale che decide su eccezioni di incompatibilità può non essere immediatamente impugnabile davanti alla Cassazione: verificare se la norma processuale prevede l'impugnazione congiunta alla sentenza (art. 586 c.p.p.) prima di proporre ricorso in Cassazione.
  • Se il giudice acquisisce il fascicolo del PM per valutare una proposta di patteggiamento o per verificare l'insussistenza del reato, la mera acquisizione degli atti non comporta automaticamente l'incompatibilità: per far valere l'incompatibilità occorre impugnare il provvedimento nel modo e nei termini previsti dalla legge.
  • Prima di proporre ricorso in Cassazione è essenziale verificare l'impugnabilità dell'atto; l'impugnazione di atti non autonomamente impugnabili espone al rischio di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.
  • Le eccezioni di incompatibilità devono essere tempestivamente sollevate e, se il giudice si limita a un provvedimento interno al dibattimento, la loro contestazione può dover essere esercitata insieme alla sentenza definitiva per non incorrere nell'inammissibilità.
  • Quando si contesta l'imparzialità del giudice per aver avuto accesso ad atti investigativi, è importante specificare in che modo tale conoscenza ha influenzato decisioni decisive e seguire le vie di impugnazione previste per quel tipo di provvedimento.

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