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Sentenza

Sentenza del 28/06/2016 n. 13305 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sostenendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, comma 2. La controversia riguardava una cartella TARSU per gli anni 2001-2006, pari a Euro 25.365,68, e in particolare la legittimità delle tariffe differenziate applicate agli esercizi alberghieri rispetto alle civili abitazioni. Il Comune contestava inoltre la conclusione della CTR secondo cui l’aumento tariffario fosse illegittimo per carenza di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo legittima la differenziazione tariffaria tra alberghi e abitazioni e affermando che la delibera comunale di determinazione della tariffa TARSU, quale atto generale, non richiede una specifica motivazione. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della società per le annualità 2001-2005. È stato invece accolto il ricorso della società limitatamente all’anno 2006, poiché la delibera TARSU n. 165/2006 era stata annullata con sentenza definitiva del TAR Sicilia. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a pagare al Comune Euro 3.550,00 per il giudizio di Cassazione, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 8

    La tariffa è determinata dagli enti locali.

    La norma attribuisce agli enti locali il potere di determinare la tariffa e consente la previsione di tariffe differenziate per fasce di utenza, domestiche e non domestiche.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65

    La delibera comunale di determinazione delle tariffe TARSU è un atto amministrativo generale o collettivo e, in quanto rivolto a una pluralità indistinta di destinatari, non è soggetta a uno specifico obbligo di motivazione.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68, comma 2

    La classificazione delle categorie soggette alla TARSU e la relativa differenziazione tariffaria possono fondarsi sulla diversa attitudine alla produzione di rifiuti; è quindi legittimo assoggettare gli alberghi a una tariffa maggiore rispetto alle abitazioni.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2

    Il rapporto tra tariffe e costi del servizio deve essere valutato considerando la classificazione economica delle categorie, non confrontando semplicemente le singole tariffe applicate alle diverse utenze.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La disposizione fondava il ricorso per Cassazione del Comune per violazione o falsa applicazione delle norme sulla determinazione delle tariffe TARSU.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente la controversia nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Un Comune può prevedere tariffe TARSU diverse per alberghi, attività commerciali e abitazioni quando le categorie presentano una diversa capacità presunta di produrre rifiuti.
  • La maggiore tariffa applicata agli alberghi non è di per sé illegittima né richiede una motivazione analitica nella delibera, poiché la delibera tariffaria è un atto generale.
  • Il carattere stagionale dell’attività alberghiera non elimina automaticamente la tariffa differenziata; può eventualmente giustificare riduzioni specifiche se previste dalla disciplina comunale.
  • La legittimità della pretesa tributaria dipende comunque dalla validità della delibera tariffaria applicabile al singolo anno: se tale delibera viene annullata con sentenza definitiva, anche le iscrizioni a ruolo fondate su di essa possono risultare prive di valido fondamento.
  • L’annullamento di una delibera relativo a una sola annualità non travolge necessariamente le pretese riferite agli altri anni, che devono essere valutate sulla base delle rispettive delibere.

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