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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18957/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila del 30/09/2024 che confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Teramo a mesi tre di arresto per il reato ritenuto dall'appello di cui all'art. 699 cod. pen., riqualificato ex art. 4 L. 110/75 per detenzione di arma bianca. Il ricorrente articolava quattro motivi: (1) mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, delle note contenenti la richiesta di sospensione condizionale della pena; (2) vizio di motivazione nella valutazione delle prove e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in seguito alla diversa qualificazione giuridica della condotta; (3) omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto); (4) omessa motivazione circa il rigetto della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi per le seguenti ragioni principali: le richieste relative alla sospensione condizionale formulate per la prima volta nelle note di udienza non potevano essere valutate in cassazione perché non dedotte nell'atto di appello (preclusione ai nuovi motivi); la diversa qualificazione giuridica dell'arma non ha mutato il fatto storico contestato, pertanto non è stata violata la correlazione fra accusa e sentenza; la questione della particolare tenuità ex art. 131-bis era stata esaminata e rigettata in primo grado e non impugnata in appello, sicché non poteva essere sollevata ora; la Corte di Appello, confermando la decisione di primo grado, ha implicitamente confermato anche il rigetto della sospensione condizionale. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 699 cod. pen.

    Norma relativa al fatto originariamente contestato; la Corte ha ritenuto che, pur essendo mutata la qualificazione giuridica del fatto in sede di merito, il nucleo fattuale (detenzione di un coltello) rimaneva invariato.

  • art. 4 L. 110/75

    Requalificazione operata dai giudici di merito: la detenzione del coltello è stata considerata alla stregua della normativa sulle armi (arma bianca propria), giustificando la modifica della qualificazione rispetto all'originaria imputazione.

  • art. 581, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Richiede che i motivi di impugnazione siano specificati nell'atto di appello; la Corte ha richiamato questo principio per escludere l'ammissibilità di doglianze nuove non contemplate nell'atto di appello.

  • art. 585, commi 1, 4 e 5 cod. proc. pen.

    Limita la possibilità di proporre nuovi motivi in sede di impugnazione; la Corte ha richiamato tali preclusioni per sostenere che le memorie successive non possono introdurre doglianze nuove rispetto al gravame originario.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: il giudice di primo grado aveva già esaminato e rigettato la sua applicazione; l'assenza di impugnazione di tale decisione in appello ha impedito al ricorrente di sollevare la questione in cassazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiama il principio secondo cui alcune questioni possono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; la Corte ha osservato che, pur essendo possibile l'intervento d'ufficio, l'esame e il rigetto in primo grado e la mancata impugnazione rendono la questione non proponibile in cassazione.

Massime di principio

  • Non è possibile introdurre in cassazione doglianze nuove rispetto a quelle indicate nell'atto di appello: le richieste o motivi formulati solo in memorie o note d'udienza sono, di regola, preclusi.
  • La riformulazione della qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice di merito non viola il principio di correlazione fra accusa e sentenza se il nucleo fattuale rimane identico e l'imputato non è posto di fronte a un fatto sostanzialmente nuovo.
  • Se la causa di esclusione della punibilità (es. art. 131-bis) è stata esaminata e rigettata in primo grado e non impugnata in appello, l'imputato non può sollevare la questione per la prima volta in cassazione.
  • La mancata richiesta, nell'atto di appello, di benefici come la sospensione condizionale della pena limita la possibilità di dolersi in cassazione del mancato esame o del rigetto di tali benefici, salvo che il diritto preveda obbligo d'ufficio del giudice accompagnato da specifica motivazione.
  • Per tutelare efficacemente i diritti della difesa è essenziale che, in sede di impugnazione, siano puntualmente enunciate e motivate tutte le questioni e le richieste che si intendono dedurre fino alla Corte di Cassazione.

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