Cassazione Penale, Sentenza n. 18957/2025 del 21/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila del 30/09/2024 che confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Teramo a mesi tre di arresto per il reato ritenuto dall'appello di cui all'art. 699 cod. pen., riqualificato ex art. 4 L. 110/75 per detenzione di arma bianca. Il ricorrente articolava quattro motivi: (1) mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, delle note contenenti la richiesta di sospensione condizionale della pena; (2) vizio di motivazione nella valutazione delle prove e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in seguito alla diversa qualificazione giuridica della condotta; (3) omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto); (4) omessa motivazione circa il rigetto della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi per le seguenti ragioni principali: le richieste relative alla sospensione condizionale formulate per la prima volta nelle note di udienza non potevano essere valutate in cassazione perché non dedotte nell'atto di appello (preclusione ai nuovi motivi); la diversa qualificazione giuridica dell'arma non ha mutato il fatto storico contestato, pertanto non è stata violata la correlazione fra accusa e sentenza; la questione della particolare tenuità ex art. 131-bis era stata esaminata e rigettata in primo grado e non impugnata in appello, sicché non poteva essere sollevata ora; la Corte di Appello, confermando la decisione di primo grado, ha implicitamente confermato anche il rigetto della sospensione condizionale. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma relativa al fatto originariamente contestato; la Corte ha ritenuto che, pur essendo mutata la qualificazione giuridica del fatto in sede di merito, il nucleo fattuale (detenzione di un coltello) rimaneva invariato.
Requalificazione operata dai giudici di merito: la detenzione del coltello è stata considerata alla stregua della normativa sulle armi (arma bianca propria), giustificando la modifica della qualificazione rispetto all'originaria imputazione.
art. 581, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Richiede che i motivi di impugnazione siano specificati nell'atto di appello; la Corte ha richiamato questo principio per escludere l'ammissibilità di doglianze nuove non contemplate nell'atto di appello.
art. 585, commi 1, 4 e 5 cod. proc. pen.
Limita la possibilità di proporre nuovi motivi in sede di impugnazione; la Corte ha richiamato tali preclusioni per sostenere che le memorie successive non possono introdurre doglianze nuove rispetto al gravame originario.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: il giudice di primo grado aveva già esaminato e rigettato la sua applicazione; l'assenza di impugnazione di tale decisione in appello ha impedito al ricorrente di sollevare la questione in cassazione.
Richiama il principio secondo cui alcune questioni possono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; la Corte ha osservato che, pur essendo possibile l'intervento d'ufficio, l'esame e il rigetto in primo grado e la mancata impugnazione rendono la questione non proponibile in cassazione.
Massime di principio
- Non è possibile introdurre in cassazione doglianze nuove rispetto a quelle indicate nell'atto di appello: le richieste o motivi formulati solo in memorie o note d'udienza sono, di regola, preclusi.
- La riformulazione della qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice di merito non viola il principio di correlazione fra accusa e sentenza se il nucleo fattuale rimane identico e l'imputato non è posto di fronte a un fatto sostanzialmente nuovo.
- Se la causa di esclusione della punibilità (es. art. 131-bis) è stata esaminata e rigettata in primo grado e non impugnata in appello, l'imputato non può sollevare la questione per la prima volta in cassazione.
- La mancata richiesta, nell'atto di appello, di benefici come la sospensione condizionale della pena limita la possibilità di dolersi in cassazione del mancato esame o del rigetto di tali benefici, salvo che il diritto preveda obbligo d'ufficio del giudice accompagnato da specifica motivazione.
- Per tutelare efficacemente i diritti della difesa è essenziale che, in sede di impugnazione, siano puntualmente enunciate e motivate tutte le questioni e le richieste che si intendono dedurre fino alla Corte di Cassazione.
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