Cassazione Penale, Ordinanza n. 23100/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendosi sussistenti profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta, limitandosi però a una rideterminazione più favorevole del trattamento sanzionatorio. Il primo motivo deduceva vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente risposto alle allegazioni svolte nei motivi di appello. Il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 216 e 223 l. fall. in relazione al nesso causale tra le condotte contestate e il dissesto, nonché alla sussistenza dell'elemento soggettivo, lamentando anche la mancanza di una motivazione autonoma su tali profili. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi non contenevano vere censure di legittimità, ma enunciazioni assertive e un mero rinvio alle doglianze d'appello.
Norme richiamate
delitto di cui agli artt. 216, comma 1, e 223 legge fall.
indica la fattispecie di bancarotta fraudolenta contestata, rispetto alla quale il ricorso contestava nesso causale ed elemento soggettivo.
delitto di cui agli artt. 216, comma 1, e 223 legge fall.
norma richiamata quale disposizione che estende o collega la disciplina della bancarotta fraudolenta al caso concreto.
ex art. 616 cod. proc. pen.
in caso di declaratoria di inammissibilità, impone la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove vi sia colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende.
richiamato implicitamente quale paradigma dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'imputato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a formulazioni assertive o apodittiche: per essere ammissibile deve contenere una critica specifica e autonoma alla motivazione della sentenza impugnata.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si risolva in un mero rinvio alle doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi con le ragioni decisive della decisione di secondo grado.
- La denuncia di vizio motivazionale o di violazione di legge in materia di bancarotta deve confrontarsi in modo puntuale con i profili decisivi della responsabilità, del nesso causale e dell'elemento soggettivo, non essendo sufficiente una censura generica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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