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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06520/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando la genericità e la non specificità dell'unico motivo, che non si confrontava in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e tendeva a sollecitare una rivalutazione del merito. Conseguentemente, ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi sono stati proposti da tre soggetti già giudicati responsabili in appello avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 10/09/2024. L'unico motivo dedotto contestava la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico perché limitato a riproporre argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito. Le doglianze sono state considerate anche come mere censure di fatto, non consentite in sede di legittimità. La Corte ha quindi rilevato la mancanza di specificità del motivo e la mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    mancanza di specificità del motivo

    La mancanza di specificità del motivo di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso; tale difetto si ricava dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle addotte dal ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate e respinte in appello non è sufficiente.
  • Sono inammissibili le doglianze che si limitano a contestare la ricostruzione dei fatti o a sollecitare una nuova valutazione del merito, poiché il giudizio di legittimità non consente censure di fatto.
  • La mancanza di correlazione tra la motivazione della sentenza impugnata e le ragioni dell'impugnazione integra difetto di specificità del motivo e comporta l'inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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