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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11628/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più reati già separatamente giudicati in cognizione. Ha dedotto quattro motivi: con i primi tre ha sostenuto che il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso l'unicità del disegno criminoso nonostante l'omogeneità delle condotte, consistenti in più furti, per lo più tentati, e in una ricettazione, il modus operandi sostanzialmente identico e il comune movente dello stato di tossicodipendenza; ha inoltre chiesto il riconoscimento della continuazione anche in relazione a singoli gruppi di sentenze o "cluster omogenei". Con il quarto motivo ha lamentato la mancata valorizzazione della tossicodipendenza come indice dell'unitarietà del programma delittuoso, sostenendo che i reati contro il patrimonio sarebbero stati commessi per procurarsi stupefacente. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze e ha evidenziato che il giudice dell'esecuzione aveva motivato in modo congruo l'esclusione della continuazione, valorizzando la notevole distanza temporale tra i fatti, la diversità dei luoghi di commissione e l'assenza di elementi documentali idonei a collegare la tossicodipendenza a una preventiva programmazione unitaria dei reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Milano avesse fatto corretta applicazione dei principi in tema di continuazione, escludendo con motivazione non illogica l'unicità del disegno criminoso sulla base della distanza temporale tra i reati, della diversità dei luoghi di commissione e dell'assenza di prova di una preventiva programmazione comune. Ha inoltre osservato che la tossicodipendenza, di per sé, indica solo il movente dei delitti e non prova l'esistenza del medesimo disegno criminoso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    la continuazione può essere riconosciuta anche in sede esecutiva, ma richiede la verifica rigorosa dell'unicità del disegno criminoso e della preventiva programmazione dei reati successivi

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    l'istituto della continuazione presuppone la medesimezza del disegno criminoso e non può essere sostituito da una mera omogeneità di condotte o dallo stile di vita del soggetto

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    richiamo all'obbligo di omettere le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica rigorosa della sussistenza di un unico disegno criminoso, cioè della preventiva ideazione dei reati successivi già al momento del primo fatto.
  • L'omogeneità delle violazioni, l'identità del bene protetto e la contiguità spazio-temporale sono solo indici sintomatici e, da soli, non bastano a dimostrare l'unicità della deliberazione criminosa.
  • Quando i reati sono commessi a distanza temporale rilevante, può presumersi, salvo prova contraria, che i fatti successivi non fossero stati progettati specificamente sin dall'origine; in tale situazione la continuazione può essere negata.
  • Per ottenere la continuazione tra singoli gruppi di reati è necessario che il richiedente li enuclei specificamente e alleghi gli indici rivelatori della continuità parziale; una generica richiesta per "cluster omogenei" non impone al giudice un ulteriore approfondimento mirato.
  • Lo stato di tossicodipendenza non fonda una presunzione di unicità del disegno criminoso: esso può incidere sulla valutazione del movente, ma non sostituisce la prova della preventiva e unitaria programmazione dei reati.
  • La motivazione del giudice di merito sulla continuità è insindacabile in cassazione quando sia congrua, coerente e priva di illogicità manifeste o travisamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

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