Cassazione Penale, Sentenza n. 33652/2024 del 04/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale: le è contestato di aver sottratto i libri e le scritture contabili e di aver omesso sistematicamente il versamento di contributi e imposte dal 2011, cagionando il fallimento della Lampo soc. coop. Trasporti e Servizi. In cassazione propone due motivi: (1) travisamento della prova perché la società sarebbe già stata decotta prima del suo mandato amministrativo e quindi le sue condotte non rileverebbero; (2) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio per non aver riconosciuto le attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e reiterativa rispetto a quanto già dedotto in appello e non ha ritenuto contrastanti le risultanze che indicano la Pugliese in carica come amministratrice formale dalla costituzione (11/5/2011) sino al 29/7/2014 e poi come liquidatrice per oltre due anni prima del fallimento; è stato ricordato l'obbligo del liquidatore/amministratore di tenere o reinstituire le scritture contabili fino alla cessazione formale dell'impresa. Il secondo motivo è stato ritenuto inedito in Cassazione (non sollevato in appello) e quindi inammissibile per la giurisprudenza costante. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare €3000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'oggetto del ricorso per cassazione ai motivi indicati e impone che il ricorso sia formulato nei limiti consentiti; qui il ricorso è stato ammesso nei limiti ma alcuni motivi risultano inammissibili per genericità o novità.
Principio giurisprudenziale sulla inammissibilità di motivi nuovi in cassazione
Sez. 2, n. 32780 del 13/7/2021, De Matteis (e richiamo a pronunce analoghe)
Non è consentito introdurre in Cassazione vizi della motivazione che non sono stati dedotti in appello; ciò evita che la Corte di legittimità compia valutazioni di fatto riservate al giudice di merito.
Obbligo di tenuta o reintegra dei libri e scritture contabili da parte di amministratori/liquidatori
Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino (ed altre pronunce richiamate)
L'amministratore o il liquidatore è tenuto a conservare o ripristinare le scritture contabili fino alla cessazione formale dell'impresa; la loro sottrazione/omissione può integrare il reato di bancarotta documentale.
Massime di principio
- In casi di bancarotta documentale il mandato formale (amministratore/liquidatore) comporta l'obbligo di custodire o reinstituire i libri contabili fino alla cessazione formale: l'esistenza di una precedente decozione non esonera dall'obbligo.
- In Cassazione non è sufficiente riproporre genericamente argomenti già sollevati in appello: il giudice di legittimità richiede un confronto diretto e motivato con le conclusioni della corte d'appello.
- Non si possono introdurre in Cassazione questioni nuove (vizi della motivazione/non sollevati in appello); tali profili devono essere previamente discussi in sede d'appello per essere esaminabili.
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti generiche è necessario avere già dedotto e motivato tale richiesta nei gradi di merito; la mancata deduzione rende inammissibile la relativa censura in Cassazione.
- Quando si contesta lo stato di decozione dell'impresa è fondamentale produrre elementi di fatto chiari e specifici nel corso del processo di merito: affermazioni generiche non superano il vaglio di legittimità.
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