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Parere

Parere n. 1171/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199 del 1971, dal signor -OMISSIS- contro la Prefettura di -OMISSIS-per l’annullamento del provvedimento del 27 maggio 2025 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202500910

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento prefettizio del 27 maggio 2025 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato per una lavoratrice straniera, deducendo di avere trasmesso tramite il portale tutta la documentazione richiesta, l’erroneità dell’affermazione relativa all’asseverazione, l’adeguatezza della propria capacità reddituale e la violazione del principio di proporzionalità. Il Consiglio di Stato deve verificare, in particolare, se la documentazione asseritamente mancante sia stata effettivamente trasmessa in via integrativa, quali siano le modalità di attestazione di tale trasmissione e quali controdeduzioni e valutazioni abbia svolto la Prefettura.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’affare non maturo per la decisione, poiché il Ministero dell’interno non ha trasmesso né la relazione di rito né le controdeduzioni della Prefettura, benché il ricorrente abbia dichiarato di averle ricevute. Ha quindi disposto un supplemento istruttorio: entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere interlocutorio il Ministero dovrà trasmettere le controdeduzioni prefettizie e la relazione di rito, precisando se la documentazione mancante sia stata effettivamente caricata dal ricorrente sul portale e come possa essere attestata tale trasmissione, considerato che il sistema non rilascerebbe ricevute per la documentazione integrativa. La relazione dovrà essere inviata anche al ricorrente, che potrà presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni, da depositare contestualmente presso la Segreteria della Sezione. L’affare è stato rinviato a un’adunanza del quarto trimestre 2026. In caso di ingiustificato inadempimento, il ricorso potrà essere deciso allo stato degli atti, applicando il principio di non contestazione.

Osservazioni

Istruttoria sulla documentazione integrativa

Il Ministero dell’interno deve chiarire se la documentazione ritenuta mancante dalla Prefettura sia stata effettivamente trasmessa dal ricorrente tramite il portale a integrazione dell’istanza.

Modalità di attestazione della trasmissione

La relazione ministeriale deve precisare quali siano le modalità per attestare l’avvenuta trasmissione della documentazione integrativa, tenuto conto della deduzione secondo cui il sistema non rilascia una ricevuta per tale documentazione.

Controdeduzioni della Prefettura e relazione di rito

Devono essere trasmesse alla Sezione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, le controdeduzioni della Prefettura e la relazione ministeriale di rito, rimaste finora non depositate.

Contraddittorio successivo

La relazione deve essere inviata al ricorrente, il quale potrà formulare osservazioni e controdeduzioni entro i successivi trenta giorni, con contestuale deposito presso la Segreteria della Sezione.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    È indicato quale fondamento del deposito diretto del ricorso straordinario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e la lavoratrice.

  • articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando dagli atti emerge l’esistenza di controdeduzioni dell’amministrazione non trasmesse al Consiglio di Stato, l’affare non è maturo per la decisione e deve essere disposto il loro acquisito, unitamente alla relazione di rito, per garantire un’istruttoria completa e il contraddittorio.
  • Quando il ricorrente deduce di avere trasmesso documentazione integrativa mediante una piattaforma telematica priva di ricevuta, l’amministrazione deve chiarire sia l’effettiva ricezione dei documenti sia le modalità oggettive attraverso cui tale trasmissione può essere comprovata.
  • L’ingiustificato mancato adempimento degli incombenti istruttori può consentire la decisione del ricorso allo stato degli atti, anche mediante applicazione del principio di non contestazione.

Revoca del nulla osta al lavoro subordinato e supplemento istruttorio

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, si è pronunciato in sede consultiva su un ricorso straordinario proposto da un lavoratore straniero contro la Prefettura competente, per l’annullamento del provvedimento del 27 maggio 2025 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di una lavoratrice straniera.

Vicenda amministrativa

La domanda di nulla osta era stata presentata il 4 dicembre 2023 e il nulla osta era stato rilasciato il 21 gennaio 2025. La lavoratrice aveva successivamente ottenuto il visto di ingresso dal Consolato d’Italia in Cina ed era entrata nel territorio nazionale.

La Prefettura aveva revocato il nulla osta rilevando la mancata trasmissione di documenti prescritti, tra cui la marca da bollo, il certificato di ospitalità, il certificato di idoneità alloggiativa, lo stato di famiglia e la documentazione relativa alla verifica presso il centro per l’impiego dell’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale. Erano inoltre contestate la presentazione di un’asseverazione riferita a un soggetto non pertinente e l’insufficiente capacità reddituale del datore di lavoro.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha sostenuto:

  • di avere caricato sul portale tutta la documentazione richiesta, anche in sede integrativa, dopo il preavviso di rigetto;
  • che l’asseverazione riguardava il datore di lavoro corretto;
  • che la propria capacità reddituale risultava dall’asseverazione;
  • che tale profilo non era stato indicato nel preavviso di rigetto;
  • che la revoca violava il principio di proporzionalità.

Istruttoria precedente

La Sezione aveva chiesto al Ministero dell’interno una relazione sui fatti e, in assenza di riscontro, aveva disposto l’acquisizione del provvedimento impugnato e invitato nuovamente il Ministero a trasmettere la relazione di rito.

Il ricorrente ha poi depositato il provvedimento impugnato e una memoria nella quale ha dichiarato di avere ricevuto le controdeduzioni della Prefettura. Tuttavia, né tali controdeduzioni né la relazione ministeriale risultavano trasmesse alla Sezione.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto che l’affare non fosse maturo per la decisione. La mancata acquisizione delle controdeduzioni prefettizie e della relazione di rito impediva infatti di ricostruire compiutamente i fatti e di verificare, in particolare, l’effettiva trasmissione della documentazione integrativa.

È stato quindi disposto che il Ministero dell’interno, entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, trasmetta:

  • le controdeduzioni della Prefettura;
  • la relazione di rito;
  • l’indicazione circa l’effettiva trasmissione, tramite il portale, dei documenti ritenuti mancanti;
  • la precisazione delle modalità con cui tale trasmissione può essere attestata, considerato che il sistema non rilascerebbe una ricevuta per i documenti integrativi.

La relazione dovrà essere inviata anche al ricorrente, che potrà formulare osservazioni e controdeduzioni entro i successivi trenta giorni, con contestuale deposito presso la Segreteria della Sezione.

Esito interlocutorio

Il ricorso non è stato definito nel merito. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel quarto trimestre del 2026. La Sezione ha precisato che, in caso di ingiustificato inadempimento degli incombenti istruttori, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti presenti nel fascicolo, anche in applicazione del principio di non contestazione.

Oscuramento dei dati personali

Sono stati disposti l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente e la lavoratrice, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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