Sentenza n. 511/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno sezione lavoro n. 465/2024 del 4.6.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, sezione lavoro, n. 465/2024, relativa all'assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Livorno, sezione lavoro, n. 465/2024 del 4 giugno 2024, che aveva ordinato l'assegnazione in suo favore della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, per l'importo complessivo di 1.000 euro. La sentenza era stata ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per l'adempimento spontaneo. È stata chiesta anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza da eseguire era stata ritualmente notificata e il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza che il Ministero vi desse esecuzione. Ha ordinato all'amministrazione di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Ha nominato fin d'ora, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricandolo di avviare le procedure contabili necessarie all'adempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia dell'amministrazione, un commissario ad acta.
art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inottemperanza dell'amministrazione sussiste quando una sentenza esecutiva, ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata, non viene adempiuta entro il termine dilatorio previsto per l'esecuzione spontanea.
- Accertata l'inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione completa ed esatta della sentenza entro un termine ulteriore e predeterminato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla pronuncia un commissario ad acta, destinato a operare in caso di persistente inerzia dell'amministrazione, anche con facoltà di delega e con specifici compiti esecutivi.
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