Cassazione Civile, Sentenza n. 22033/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Non sono state decise le spese di giudizio di legittimità a causa della mancata costituzione della resistente. Inoltre, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta, la Corte non ha disposto il raddoppio del contributo unificato (richiamata la giurisprudenza Cass. 30/10/2021, n. 37430).
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La contribuente impugnava un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia aveva recuperato maggiori ricavi applicando gli studi di settore. In primo grado il reddito accertato era stato ridotto, in appello la Commissione regionale ha invece rigettato il motivo e la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione (tre motivi). Successivamente la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere avendo aderito alla definizione agevolata della controversia, ma non ha dato prova della notificazione per elenco dei nuovi documenti all'Agenzia delle Entrate, come disposto dall'ordinanza della Corte (art. 372 c.p.c.). L'omesso adempimento ha impedito all'Amministrazione di prendere posizione sulla produzione documentale condonistica, per cui tali documenti non sono stati considerati; comunque la Corte ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.
La Corte ha disposto la notificazione per elenco dei nuovi documenti all'Amministrazione; l'omessa notificazione ha impedito l'interlocuzione e la produzione documentale condonistica non è stata presa in considerazione
istanza ex art. 369 cod. proc. civ.
Richiamato quale strumento procedurale correlato alla richiesta di estinzione per sopravvenuta carenza di interesse e alla produzione di atti/processuali nel procedimento di legittimità
Cass. 30/10/2021, n. 37430
Cass.30/10/2021, n. 37430
Principio interpretato: in caso di inammissibilità sopravvenuta non si provvede al raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (es. per definizione agevolata) richiede l'adempimento delle formalità processuali previste (notifica/produzione documentale) e la prova della loro esecuzione; senza tale prova la controparte non può essere posta in condizione di replicare e la documentazione non sarà considerata.
- L'omesso adempimento a un ordine della Corte (es. notificazione per elenco ex art. 372 c.p.c.) può comportare l'irrilevanza probatoria degli atti prodotti tardivamente o senza che sia stato consentito il contraddittorio.
- Anche se la parte dichiara la cessazione della materia del contendere, la Corte può rilevare d'ufficio la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando non vi è più un interesse processuale attuale e concreto.
- La mancata costituzione della resistente nel giudizio di legittimità può incidere sulla liquidazione delle spese: la Corte può non provvedere sulle spese se la resistente non si è costituita.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta non opera automaticamente il raddoppio del contributo unificato, in conformità alla giurisprudenza richiamata (Cass. n. 37430/2021).
- Negoziazioni o definizioni della controversia intervenute con l'agente della riscossione possono essere considerate 'res inter alios acta' rispetto al contenzioso con l'Amministrazione se non adeguatamente documentate e notificate alle parti processuali.
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