Cassazione Penale, Sentenza n. 39768/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il motivo limitatamente al trattamento sanzionatorio: ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa alla determinazione della pena e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Salerno in diversa persona fisica. Per il resto la sentenza resta ferma; non sono liquidate spese per le parti civili nella presente sede; nulla per le spese di questo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per violazione di legge (artt. 81, 624, 625, 624‑bis c.p.). Il Procuratore contestava l'errata individuazione del "reato più grave" ai fini della continuazione: il Tribunale avrebbe ritenuto più grave il delitto di cui all'art. 624‑bis, comma 1, c.p., mentre il furto pluriaggravato (art. 624‑625, comma 1, nn. 2) e 7), c.p.) ha un maggior massimo edittale. Inoltre è stata rilevata l'omissione di irrogare la sanzione pecuniaria, prevista come pena congiunta per entrambe le fattispecie.
Norme richiamate
Per la determinazione del reato più grave nella continuazione si prende come criterio la pena edittale prevista dal legislatore: si confrontano i massimi edittali e, in caso di identità, i minimi; il genere e l'entità della sanzione prevalgono sulla comparazione degli indici di gravità concreto.
Norma sul delitto di furto; integrale alitarizzazione con le aggravanti e rinvio alle discipline successive quando rilevanti per il caso concreto.
Prevede, tra l'altro, le aggravanti e la forbice sanzionatoria applicabile ai furti aggravati; nel caso di furto pluriaggravato determina un massimo edittale superiore (fino a 10 anni) rispetto all'art. 624‑bis.
Reato diverso con proprio massimo edittale (fino a 7 anni); nel confronto tra reati ai fini dell'art. 81 non può essere considerato reato più grave se ha massimo edittale inferiore rispetto all'altro reato contestato.
Riferito nella giurisprudenza come criterio di comparazione degli indici di gravità: la Corte rammenta che per la scelta del reato più grave non si applica la comparazione degli indici di gravità concreta di cui all'art. 133 ma il confronto degli edittali.
Massime di principio
- Ai fini della continuazione (art. 81 c.p.) la scelta del reato più grave si basa sul confronto delle pene edittali: il reato con il massimo edittale più elevato è da considerare più grave; in caso di identico massimo, si guarda al minimo.
- Se il giudice omette di irrogare una sanzione prevista dalla legge (es. sanzione pecuniaria congiunta alla reclusione), ciò costituisce vizio di legge che può portare all'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e al rinvio per la rideterminazione della pena.
- Quando la controversia di impugnazione riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio, la liquidazione delle spese in favore delle parti civili non è disposta, per mancanza di interesse civile tutelabile in quella sede.
- In caso di annullamento limitato alla determinazione della pena il nuovo giudizio sul punto va svolto dal Tribunale in diversa persona fisica, per evitare che lo stesso collegio corregga la misura da sé stabilita.
- Il criterio della gravità concreta (indici di cui all'art. 133 c.p.) non sostituisce il criterio del confronto edittale per l'individuazione del reato più grave nell'ambito della continuazione; le Sezioni Unite valorizzano il parametro edittale come regola generale.
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