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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29974/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse di un imputato, censurava la decisione di merito con motivi relativi all'elemento psicologico del reato, alla mancata esclusione della recidiva e al giudizio di bilanciamento tra circostanze. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali doglianze erano formulate in modo generico e meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni ritenute immuni da vizi logici o giuridici. Il testo disponibile non consente di individuare con precisione il reato contestato, né ulteriori dati fattuali della vicenda.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici e reiterativi rispetto a questioni già vagliate e respinte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui tale sanzione consegue all'inammissibilità quando non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso non possono limitarsi a riprodurre censure già esaminate e disattese in modo congruo dal giudice di merito; altrimenti il ricorso è inammissibile per genericità.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente provi di non avere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non possa ritenersi che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi generici o meramente riproduttivi di censure già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito.
  • Quando la sentenza impugnata ha affrontato in modo puntuale le questioni relative all'elemento soggettivo, alla recidiva e al bilanciamento delle circostanze, il ricorso deve confrontarsi specificamente con le relative argomentazioni, non potendo limitarsi a una contestazione assertiva.
  • All'inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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