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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12526/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio, avvenuto nel novembre 1994 per effetto del subentro nella gestione del trasporto pubblico locale, di alcuni lavoratori alle dipendenze delle società resistenti. I lavoratori avevano chiesto il riconoscimento del superiore V livello del CCNL di settore, degli scatti di anzianità, dell’indennità di agente unico autosnodato e dell’indennità di 8 minuti per corsa. La Corte d’appello aveva rigettato le domande: per alcuni per effetto di giudicato formatosi in un precedente contenzioso; per altri perché le allegazioni sullo svolgimento di mansioni promiscue o plurimansioni non dimostravano i requisiti contrattuali richiesti per il V livello, che presupponeva il disimpegno a rotazione delle mansioni di conducente e bigliettaio; quanto agli scatti di anzianità, la Corte territoriale aveva ritenuto rispettato l’art. 2112 c.c. poiché l’anzianità pregressa era stata già valorizzata mediante una specifica indennità di professionalità prevista dall’accordo aziendale del 2.11.1994 e mancavano allegazioni su errori di computo o pregiudizi retributivi; infine, per le ulteriori indennità, mancavano allegazioni sull’effettiva guida dei mezzi e non era sostenibile l’incorporazione automatica della disciplina collettiva nel contratto individuale. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame/travisamento dei fatti, sostenendo che ai fini dell’art. 2112 c.c. bastasse la continuità del rapporto di lavoro senza dover provare le mansioni svolte; 2) violazione degli artt. 2941, n. 3, e 2043 c.c., assumendo che la Corte d’appello avesse errato nel dichiarare la prescrizione dei crediti retributivi ignorando un asserito unico disegno illecito delle società; 3) violazione dell’art. 2112 c.c., deducendo che il datore di lavoro avrebbe dovuto applicare ai lavoratori lo stesso contratto, sia di primo che di secondo livello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero, in sostanza, a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e fossero inoltre generici e privi di specifica critica alla sentenza impugnata. In particolare, il primo motivo non integrava il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti oggi consentiti, perché non indicava un fatto storico decisivo omesso; il secondo era inconferente perché la sentenza impugnata non aveva affatto dichiarato una prescrizione dei crediti nei termini prospettati; il terzo confondeva violazione di legge con censura alla ricostruzione della fattispecie concreta, risolvendosi in un vizio motivazionale non dedotto nei limiti consentiti. La Corte ha inoltre respinto le domande di entrambe le parti ex art. 96 c.p.c., non ravvisando temerarietà del ricorso, ha disposto la cancellazione di alcune frasi offensive contenute nell’atto e ha posto a carico dei ricorrenti le spese del giudizio e l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La continuità del rapporto di lavoro e la tutela dei diritti del lavoratore nel trasferimento d'azienda non consentono, da soli, di prescindere dalla prova dei presupposti specifici previsti dal CCNL per singole voci retributive; l'articolo tutela il mantenimento del trattamento economico già maturato, non la trasformazione automatica in diritti di nuove prestazioni non dimostrate.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È denunciabile in cassazione solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, nei limiti del 'minimo costituzionale' del sindacato sulla motivazione; non è ammessa una nuova valutazione del merito o delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge ricorre solo quando si contesti l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; se si critica la ricostruzione del fatto concreto, la censura è in realtà motivazionale.

  • art. 2941, n. 3, c.c.

    La norma è invocata dai ricorrenti per contrastare l'eccezione di prescrizione, ma la Corte rileva che la sentenza impugnata non aveva deciso nei termini prospettati sul punto.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione a un asserito disegno illecito delle società, ma la censura è stata ritenuta generica e non idonea a scalfire la decisione impugnata.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità aggravata presuppone una consapevole temerarietà o un grado di imprudenza/negligenza accentuatamente anormale; nel caso concreto il requisito non è stato ravvisato.

  • art. 89 c.p.c.

    La Corte ha disposto la cancellazione delle espressioni offensive contenute nel ricorso, in quanto contrarie ai doveri di lealtà e correttezza processuale.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare un motivo in una richiesta di nuova valutazione del merito o del materiale probatorio: il ricorso deve colpire specificamente un errore di diritto o, nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • La censura per violazione di legge è ammissibile solo se attacca l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta; se invece contesta come il giudice abbia ricostruito i fatti, il motivo è in realtà motivazionale e deve rispettare i ristretti confini del vizio di motivazione.
  • Nel trasferimento d'azienda, l'art. 2112 c.c. assicura la continuità del rapporto e il mantenimento dei diritti già maturati, ma il lavoratore che rivendichi specifiche voci retributive ulteriori deve allegare e provare i relativi presupposti contrattuali o di fatto.
  • L'eccezione di prescrizione o altre questioni di merito devono essere censurate con riferimento alla reale motivazione della sentenza impugnata; un motivo che presupponga una statuizione non contenuta nella decisione è inconferente e inammissibile.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede un livello qualificato di temerarietà o colpa grave, non desumibile dalla sola soccombenza o dall'erroneità del ricorso.
  • Le espressioni offensive contenute negli atti processuali possono essere cancellate dal giudice quando contrastino con i doveri di lealtà e correttezza nel processo.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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