Cassazione Penale, Ordinanza n. 26754/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo privo di specificità e non correlato alle ragioni della decisione impugnata, perché mirante a una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo di vizio di motivazione in ogni sua forma in punto di accertamento della responsabilità. Il ricorso contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione della prova operata dai giudici di merito, ma la censura risultava generica e sostanzialmente reiterativa, senza un effettivo confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte rileva che il ricorso tendeva in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle fonti probatorie e una diversa ricostruzione del fatto, inammissibili in sede di legittimità. Dalla motivazione emerge che i giudici di merito avevano valorizzato documenti, la testimonianza della persona offesa, la gestione di una carta postepay e la denuncia di smarrimento, ritenendo che tale denuncia fosse strumentale a predisporsi una giustificazione rispetto alla ricezione del provento di una truffa riferibile esclusivamente al ricorrente.
Norme richiamate
Il ricorso deve contenere motivi specifici; deduzioni generiche o non correlate alla motivazione impugnata determinano l'inammissibilità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso che censura la motivazione deve essere specifico, puntuale e confrontarsi con la struttura argomentativa della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate è insufficiente.
- La denuncia di vizio di motivazione non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti, salvo il dedotto e specifico travisamento di decisive emergenze processuali.
- La mancanza di specificità del motivo ricorre non solo quando la censura è generica, ma anche quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a base dell'impugnazione.
- Quando la sentenza di merito ha offerto una motivazione logicamente coerente e fondata su plurimi riscontri probatori, il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa interpretazione delle prove è inammissibile.
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