Cassazione Penale, Sentenza n. 36720/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato, socio accomandatario di una società in accomandita semplice, ricorreva contro la sentenza della Corte d’appello di Milano che, riformando la sentenza del Tribunale di Monza del 22 gennaio 2025, aveva ridotto la pena confermando la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale. Con il primo motivo lamentava la revoca dell’ammissione dell’unico teste della difesa e il diniego di rinnovazione istruttoria in appello: il teste avrebbe potuto riferire sulle cause del dissesto, sul recupero dei crediti e sulla posizione soggettiva dell’imputato. Con il secondo motivo contestava la valutazione delle prove e del dolo specifico, sostenendo di avere consegnato alla curatela alcune fatture e gli estratti conto degli ultimi tre anni, che la documentazione era sufficiente a ricostruire gli affari, che il passivo era modesto e che non vi era prova di una finalità di pregiudizio ai creditori. Con il terzo motivo chiedeva la riqualificazione del fatto in bancarotta semplice documentale, richiamando la compatibilità della fattispecie con dolo o colpa e sostenendo che il deposito di parte della documentazione fosse incompatibile con l’intento fraudolento. Con il quarto motivo censurava il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, la mancata esclusione della recidiva e la severità della pena. Dai fatti ritenuti pacifici dai giudici di merito risultava che per oltre otto anni non erano state tenute o messe a disposizione le scritture contabili obbligatorie, che non erano state presentate dichiarazioni dei redditi o IVA, e che erano state consegnate soltanto alcune fatture del 2017-2019, estratti conto di un conto presso una banca di Lubiana e documenti relativi a contenziosi civili. La ricostruzione del patrimonio e del volume d’affari era risultata impossibile; il curatore aveva stimato redditi non dichiarati per euro 1.683.171,37 e il passivo in euro 257.073,91. Dagli estratti conto emergevano trasferimenti per euro 1.145.149,09, negli ultimi due anni prima del fallimento, a favore di una società slovena omonima, senza documentazione che ne giustificasse la causa commerciale. Erano stati indicati soltanto due contenziosi, dai quali erano stati recuperati euro 10.000.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e privo di specificità: la rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale e la difesa non aveva indicato lacune o manifeste illogicità decisive che l’esame del teste avrebbe potuto colmare; inoltre, la prova era stata motivatamente considerata superflua rispetto alla totale assenza della contabilità e al nucleo della contestazione. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili: la motivazione di merito aveva desunto il dolo specifico non dalla sola mancata reperibilità delle scritture, ma dalla protratta omissione contabile per oltre otto anni, dalla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, dai rilevanti trasferimenti alla società estera omonima e dall’assenza di documentazione sui rapporti commerciali, elementi indicativi di una scelta consapevole volta a impedire la ricostruzione della situazione patrimoniale e a celare i rapporti. Le censure riproponevano questioni già esaminate e sollecitavano una rivalutazione del merito; la deduzione circa l’impossibilità di sostenere i costi della contabilità era stata implicitamente disattesa con motivazione complessiva adeguata. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: la pena di tre anni e quattro mesi, di poco superiore al minimo edittale, era stata motivata valorizzando la durata dell’omissione, la totale assenza delle scritture contabili e fiscali e i trasferimenti finanziari; il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva e la valutazione della recidiva erano sorretti da motivazione logica e non arbitraria. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 217, comma 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267
integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali
L’omessa tenuta della contabilità integra bancarotta fraudolenta documentale, anziché semplice, quando è sorretta dalla finalità di danneggiare i creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali.
l’obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena è da ritenere adempiuto allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo il giudice tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti
La motivazione sulla pena è sufficiente se individua gli elementi di cui all’art. 133 c.p. ritenuti prevalenti, senza dover analizzare singolarmente ogni elemento dedotto dalle parti.
le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono denunciabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza
Il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti è censurabile in cassazione solo se arbitrario o illogico; non è sufficiente contestare una soluzione di equivalenza adeguatamente motivata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già formulate in appello e motivatamente disattese, senza una critica puntuale alla decisione impugnata; il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella di merito né rileggere autonomamente gli elementi fattuali.
- La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, per la sua natura eccezionale, può essere censurata in cassazione solo dimostrando l’oggettiva necessità della prova e lacune o manifeste illogicità della motivazione su punti decisivi che l’assunzione della prova avrebbe presumibilmente evitato.
- Nella bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità, il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori e impedire la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla ricostruzione complessiva della vicenda e da circostanze concrete che conferiscano all’omissione una valenza fraudolenta; non è necessario fondarlo sulla sola mancata reperibilità delle scritture.
- Il giudice d’appello che conferma la decisione di primo grado può motivare in modo complessivo, saldando le argomentazioni delle due sentenze, senza esaminare analiticamente ogni deduzione o risultanza, purché dia conto in modo logico e adeguato dei fatti decisivi posti a base della decisione.
- La motivazione sulla quantificazione della pena è adeguata se indica gli elementi ritenuti prevalenti e decisivi, senza necessità di una valutazione analitica di ogni circostanza favorevole o sfavorevole dedotta dalle parti.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze è sindacabile in cassazione soltanto quando risulti arbitrario o illogico; la soluzione dell’equivalenza è legittima se sufficientemente motivata.
- La recidiva richiede una valutazione concreta della significatività dei precedenti rispetto alla riprovevolezza della condotta e alla pericolosità dell’autore, considerando, tra l’altro, natura e omogeneità dei reati, offensività, distanza temporale e occasionalità della ricaduta, e non il solo dato formale dell’esistenza di precedenti.
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